Cancellazione dall’albo: ricorso al CNF va depositato presso il COA (Cass. civ. Sez. Un. n. 7402 del 20.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso al Consiglio Nazionale Forense avverso il provvedimento di cancellazione dall’albo professionale è soggetto, quanto alle modalità di proposizione, alla disciplina dell’art. 59 r.d. n. 37 del 1934, richiamato dall’art. 36, comma 1, l. n. 247 del 2012. Non sussiste alcun rapporto di successione tra tale norma e l’art. 17, comma 14, l. n. 247 del 2012: la seconda individua l’organo giurisdizionale competente a decidere, la prima regola il procedimento di presentazione del reclamo. Il ricorso deve pertanto essere depositato presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati che ha emesso il provvedimento, o a questo notificato, entro i termini di legge; l’inosservanza di tale modalità determina l’inammissibilità del ricorso.

Il Fatto

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di una sede circondariale disponeva, con delibera dell’ottobre 2023, la cancellazione dall’albo di un avvocato iscritto, per sopravvenuto difetto dei requisiti previsti dall’art. 17, comma 1, lett. f), l. n. 247 del 2012, in ragione della pendenza a suo carico di numerosi procedimenti penali.

L’interessato impugnava la delibera con ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense, chiedendone l’annullamento. Il CNF, con sentenza, dichiarava il reclamo inammissibile, perché proposto presso di sé e non mediante deposito presso il Consiglio dell’Ordine, ai sensi dell’art. 59 r.d. n. 37 del 1934. Avverso tale decisione il professionista ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni Unite disattendono anzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa notifica al Procuratore Generale, risultata regolarmente effettuata. Nel merito, il ricorrente sosteneva che l’art. 59 r.d. n. 37 del 1934 fosse inapplicabile per effetto della disciplina sopravvenuta, e che il ricorso al CNF, avendo natura di ricorso amministrativo-gerarchico, non potesse essere dichiarato inammissibile per la sua presentazione diretta all’organo sovraordinato.

La Corte ritiene il motivo infondato muovendo dall’esatto inquadramento della natura del ricorso al CNF, che ha pacificamente natura giurisdizionale e non di ricorso amministrativo-gerarchico. Il Consiglio dell’Ordine distrettuale è il soggetto che ha adottato l’atto impugnato: non un terzo né un organo giudiziale, ma una parte, seppure qualificata, del giudizio, con un interesse prioritario alla conservazione del proprio provvedimento.

Su questa base, le Sezioni Unite escludono qualsiasi contrasto tra l’art. 17, comma 14, l. n. 247 del 2012 e l’art. 59 r.d. n. 37 del 1934, non ponendosi un problema di successione di norme nel tempo. Le due disposizioni operano su piani differenti: la prima individua l’organo competente a decidere il reclamo, la seconda, richiamata espressamente dall’art. 36 l. n. 247 del 2012, regola le modalità procedurali di presentazione. Il richiamo del legislatore del 2012 vale a riconoscere piena vigenza ed efficacia alla norma del 1934, anche nel mutato assetto dei rapporti tra organi.

La Corte richiama la propria costante giurisprudenza, secondo cui il deposito presso gli uffici del COA è del tutto equivalente alla notificazione del ricorso al medesimo, rilevando in particolare, per il caso di spedizione postale, il momento della spedizione: il ricorso si propone nei confronti del COA, quale destinatario dell’impugnazione. Da ciò deriva che l’eventuale deposito diretto presso il CNF è irrituale e inidoneo, ma non comporta intempestività ove si accompagni, anche successivamente purché nei termini, al deposito o alla notifica al Consiglio dell’Ordine: condizione, nella specie, non verificatasi.

La soluzione risponde a ragioni di sistema: il deposito presso il COA consente l’attivazione del contraddittorio con le altre parti e con il Procuratore Generale, e la trasmissione al CNF del ricorso e degli atti. La Corte esclude, infine, che operi la translatio iudicii, poiché la violazione riguarda le modalità di presentazione del ricorso, non l’identificazione dell’organo competente. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *