Indagini bancarie su conti di terzi e prova della riconducibilità alla società (Cass. civ. Sez. V n. 7403 del 20.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, le indagini bancarie possono riguardare anche conti correnti intestati a terzi, ove si possa ritenere che siano stati utilizzati per occultare operazioni commerciali a scopo di evasione fiscale. L’onere di allegazione degli indizi grava sull’Ufficio e non può essere assolto con il solo vincolo familiare tra il titolare del conto e il contribuente accertato, essendo necessari ulteriori elementi idonei a dimostrare, in via logico-presuntiva, la riferibilità a quest’ultimo delle movimentazioni registrate sul conto del familiare, privo di una situazione reddituale con esse compatibile. L’accertamento analitico-induttivo è consentito, ai sensi dell’art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, anche in presenza di contabilità formalmente tenuta, poiché la disposizione presuppone scritture regolarmente tenute e tuttavia contestabili in forza di presunzioni gravi, precise e concordanti.

Il Fatto

La società contribuente impugnava l’avviso di accertamento notificatole dall’Agenzia delle Entrate, basato su un p.v.c. e mirato a recuperare importi a titolo di Ires, Irap e Iva. Erano stati appurati un maggior reddito imponibile e un più elevato valore della produzione sulla scorta di indagini bancarie svolte, oltre che sui conti della società, su quelli del suo legale rappresentante e socio maggioritario e di altre persone fisiche rientranti nella compagine familiare.

Le movimentazioni riscontrate venivano reputate ingiustificate e riconducibili alla società, con conseguente rilevazione di redditi societari non contabilizzati. La CTP di Caserta rigettava il ricorso della contribuente; la CTR della Campania accoglieva il successivo appello, annullando l’avviso di accertamento. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, incentrato sulla asserita apparenza della motivazione, è infondato. La ratio decidendi della sentenza impugnata è suscettibile di essere colta: la CTR ha argomentato che l’Ente accertatore non aveva fornito alcuna prova della riconducibilità dei conti intestati a terzi alla società accertata.

Il secondo motivo è fondato. Il giudice di secondo grado ha trascurato di soppesare il complesso articolato degli elementi indiziari dedotti dall’Agenzia a supporto della riconducibilità delle operazioni alla società, ponendosi in urto con il principio secondo cui le indagini bancarie possono riguardare conti di terzi ove si possa ritenere che siano stati utilizzati per occultare operazioni commerciali a scopo di evasione, in base a indizi il cui onere di allegazione è a carico dell’Ufficio e non desumibili dal solo vincolo familiare (Cass. n. 24747 del 2023).

La Corte richiama altresì il principio per cui, in tema di Iva, l’accertamento svolto attraverso acquisizioni bancarie ai sensi dell’art. 51, comma 3, n. 7, d.P.R. n. 633 del 1972 non è limitato ai soli conti intestati all’azienda o alla società, ma, in presenza di elementi sintomatici — quali il rapporto di stretta contiguità familiare, l’ingiustificata capacità reddituale dei prossimi congiunti nel periodo di imposta, l’infedeltà della dichiarazione, l’esercizio di attività compatibile con la produzione di utili — può essere esteso anche a quelli intestati a terzi (Cass. n. 1174 del 2021; Cass. n. 549 del 2020).

Il terzo motivo è fondato. Nel valorizzare come assorbente la tenuta delle scritture contabili, la CTR si è posta in urto con il principio secondo cui l’accertamento con metodo analitico-induttivo è consentito anche in presenza di contabilità formalmente tenuta, giacché la norma presuppone scritture regolarmente tenute e tuttavia contestabili in forza di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano dubitare della completezza e fedeltà della contabilità (Cass. n. 20060 del 2014; Cass. n. 20857 del 2007; Cass. n. 13068 del 2011).

Rigettato il primo motivo e accolti il secondo e il terzo, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Campania per un nuovo esame e per la regolazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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