Diffamazione a mezzo stampa, rettifica facoltativa e danno presuntivo (Cass. civ. Sez. III n. 11026 del 27.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di diffamazione a mezzo stampa, la pubblicazione della rettifica ai sensi dell’art. 8 l. 47/1948 costituisce una mera facoltà del soggetto leso e non un onere; la sua omissione non integra alcun concorso del danneggiato nella produzione del danno e non comporta una riduzione automatica del risarcimento ex art. 1227, primo comma, cod. civ. Il danno alla reputazione è liquidabile anche mediante prova presuntiva, purché il giudice di merito motivi in modo congruo. La statuizione che dichiari il difetto di legittimazione passiva del direttore responsabile deve essere censurata con specifica critica delle ragioni addotte dal giudice d’appello: la mera riproposizione di argomenti sulla responsabilità ex art. 57 cod. pen. rende il motivo inammissibile.

Il Fatto

La ricorrente conveniva davanti al Tribunale di Palermo il direttore di un quotidiano e un giornalista, chiedendo il risarcimento del danno da diffamazione per un articolo pubblicato il 29 marzo 2012. Il Tribunale rigettava la domanda. La Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma, confermava il difetto di legittimazione passiva del direttore, non essendo egli direttore responsabile, e accoglieva invece l’impugnazione verso il giornalista: nell’articolo si affermava che il Tribunale del riesame aveva attribuito all’appellante gravi indizi per il reato di corruzione, mentre quel giudice li aveva espressamente esclusi. Il giornalista era condannato a risarcire il danno equitativamente liquidato in euro 10.000, oltre interessi legali.

La ricorrente propone ricorso principale; il giornalista resiste con controricorso e ricorso incidentale articolato in tre motivi; anche il direttore si difende con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione degli articoli 57 e 595 cod. pen., dolendosi del riconoscimento del difetto di legittimazione passiva del direttore. La Corte lo dichiara inammissibile: la ricorrente non censura l’inammissibilità del motivo d’appello dichiarata dal giudice territoriale, ma si limita a svolgere argomenti sulla responsabilità del direttore della pubblicazione, senza chiarire come avesse argomentato nell’atto d’appello.

Il secondo motivo contesta la motivazione e la prova del danno. La Corte osserva che il giudice d’appello ha già riconosciuto l’illecito in capo all’articolista e che la responsabilità del direttore è ormai definita dalla dichiarazione di difetto di legittimazione. Quanto alla dedotta esiguità della liquidazione in euro 10.000 e all’invocato danno alla salute, la censura è del tutto generica e fattuale: la ricorrente non indica di aver prospettato tale voce nel giudizio d’appello. Il ricorso principale è dunque rigettato.

Il ricorso incidentale del giornalista è rigettato a sua volta. La tesi che la mancata rettifica avrebbe reso evitabile il danno è respinta: l’istituto dell’art. 8 l. 47/1948 è una mera facoltà e non priva di fondatezza la censura. La Corte aderisce a Cass. ord. 1152/2022, che si discosta dalla risalente Cass. ord. 16040/2013, nel senso che la rettifica non riduce automaticamente il danno.

Quanto alla prova del danno, la Corte richiama Cass. 34026/2022, Cass. 19551/2023 e Cass. 479/2023, dichiarando pienamente compatibile con la fattispecie la prova presuntiva. Il residuo contenuto del motivo è fattuale e inammissibile. I ricorsi sono compensati tra le parti, anche verso il direttore per la peculiarità della vicenda. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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