Cancellazione della società e differimento quinquennale degli effetti fiscali (Cass. civ. Sez. V n. 29070 del 04.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il differimento quinquennale degli effetti fiscali della cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese, previsto dall’art. 28, comma 5, del d.lgs. n. 175 del 2014, opera in ogni caso, e non soltanto quando la cancellazione sia avvenuta volontariamente a chiusura della liquidazione ex art. 2495 cod. civ. La finalità di potenziamento dell’azione di recupero non esclude effetti ulteriori non preclusi dal testo definitivo della disposizione. L’interesse ad agire dell’Amministrazione finanziaria verso gli ex soci, ai sensi degli artt. 36, comma 5, d.P.R. n. 602 del 1973 e 60 d.P.R. n. 600 del 1973, non è escluso dalla mancata riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione. Ne consegue la validità dell’avviso di accertamento notificato alla società dopo la cancellazione e dell’atto impositivo conseguenziale verso il socio.

Il Fatto

Il contribuente, già titolare della quasi totalità delle quote di una società a ristretta base partecipativa cancellata dal registro delle imprese nel marzo 2017, impugnava due avvisi di accertamento relativi al 2012: il primo emesso verso la società, il secondo verso di lui come ex socio. L’Amministrazione recuperava a tassazione utili extrabilancio, dipendenti da costi ritenuti indebitamente dedotti e da Iva illegittimamente detratta a fronte di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, presumendo la distribuzione dei maggiori utili ai soci.

La CTP accoglieva l’impugnazione applicando l’art. 28, comma 5, del d.lgs. n. 175 del 2014 e annullava gli atti. La CTR della Lombardia accoglieva l’appello dell’Agenzia, ritenendo il differimento quinquennale operativo in ogni ipotesi di cancellazione e ravvisando l’interesse ad agire verso il socio. Il contribuente ricorreva per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente contestava la violazione del combinato disposto dell’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, degli artt. 2484 e 2495 cod. civ. e dell’art. 36 del d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che il differimento fiscale presupponesse la sola cancellazione volontaria a chiusura della liquidazione. La Corte ha respinto la censura.

Il Collegio ha osservato che la CTR non aveva trascurato l’argomento fondato sui lavori preparatori, ma aveva chiarito che nulla, nel testo della disposizione applicabile, induce a limitare il differimento alla cancellazione volontaria. La finalità illustrata dal legislatore non esclude che la norma possa sortire effetti ulteriori, non preclusi dal testo definitivamente approvato. La relazione illustrativa, del resto, affianca al potenziamento dell’azione di recupero l’obiettivo di razionalizzare e semplificare la materia: obiettivo che sarebbe frustrato dall’introduzione di un doppio binario di efficacia estintiva a seconda delle modalità della cancellazione. L’interpretazione del giudice d’appello è stata quindi giudicata plausibile e condivisibile.

Con il secondo motivo il ricorrente censurava la legittimità dell’avviso di accertamento presupposto, assunto invalido perché emesso dopo la cancellazione della società, con conseguente nullità dell’atto verso il socio. La Corte ha rilevato che il giudice del gravame aveva già chiarito che il contribuente non aveva contestato il conseguimento dei maggiori utili, né provato circostanze idonee a superare la presunzione di distribuzione degli utili extrabilancio. Non rilevava la contestazione relativa alla mancata assegnazione di beni in sede di bilancio finale, trattandosi di utili extrabilancio.

La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 3625 del 12.2.2025, secondo cui l’interesse ad agire dell’Amministrazione, quando fa valere la responsabilità dei soci per il debito tributario della società estinta, non è escluso dalla mancata riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, potendo essere integrato dalla sussistenza di beni e diritti trasferiti ai soci o dall’escussione di garanzie. Ha aggiunto che la tesi del ricorrente condurrebbe al risultato inaccettabile di lasciare i soci liberi di godere dei proventi dell’evasione fiscale ogni volta che l’atto impositivo non sia notificato prima della cancellazione.

Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento del doppio contributo unificato.

Nota della Redazione

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