Canone unico mercatale, frazionamento orario e poteri tariffari dell’ente in risanamento (Corte dei Conti Sez. contr. Abruzzo n. 72 del 04.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il frazionamento per ore delle tariffe del canone di concessione per l’occupazione delle aree destinate a mercati si effettua dividendo la tariffa giornaliera di base per 24 ore e moltiplicando il risultato per le ore di occupazione effettiva, entro il limite massimo di nove ore; superata tale soglia si applica la tariffa giornaliera intera. Il canone unico mercatale ha natura sostanzialmente tributaria e derogatoria, derivando dall’unificazione di imposizioni anche fiscali. Ne consegue che, nel periodo di risanamento, l’art. 251, comma 4, Tuel consente riduzioni ed esenzioni nei limiti delle disposizioni vigenti, purché siano rispettate le prescrizioni del decreto di approvazione dell’ipotesi di bilancio. Le modifiche tariffarie approvate dopo il termine statale di approvazione del bilancio non hanno effetto dalla data di esecutività della delibera, ma solo dal periodo d’imposta successivo, in coerenza con l’art. 1, comma 169, legge n. 296 del 2006 e con l’art. 3 legge n. 212 del 2000.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune abruzzese, per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, ha chiesto un parere alla Sezione regionale di controllo ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131 del 2003, in materia di canone unico mercatale.
L’ente ha sottoposto tre quesiti: se il frazionamento per ore delle tariffe si calcoli dividendo la tariffa giornaliera per nove o per ventiquattro ore; se, nella fase di risanamento conseguente a dissesto, il Comune possa applicare le riduzioni e le esenzioni previste dalla disciplina del canone; se le tariffe possano essere modificate dopo la scadenza del termine per l’approvazione del bilancio, con effetto dalla data di esecutività della delibera.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha anzitutto verificato l’ammissibilità della richiesta, sotto il profilo soggettivo, per la legittimazione del Sindaco e la trasmissione tramite il Consiglio delle autonomie locali, e sotto il profilo oggettivo, per l’attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica. Richiamando le deliberazioni delle Sezioni riunite e della Sezione delle autonomie, il Collegio ha ribadito che la funzione consultiva non può invadere l’attività gestionale dell’ente né interferire con altri organi giurisdizionali, e che i quesiti devono essere formulati in termini generali e astratti.
Sul primo quesito, la Sezione ha richiamato la soluzione già espressa in una propria precedente deliberazione, conforme alla posizione del Dipartimento delle finanze. Il frazionamento presuppone il sistema di notazione del tempo che divide il giorno in ventiquattro ore; il limite di nove ore indica la soglia oltre la quale la tariffa giornaliera si applica per intero. L’orario effettivo di occupazione, pertanto, rileva solo entro quel limite.
Sul secondo quesito, la Corte ha ricostruito la disciplina degli artt. 251, 259 e 265 Tuel. Il canone di cui all’art. 1, comma 837, legge n. 160 del 2019 sostituisce, per espressa previsione del comma 838, la TOSAP e, per le occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti, la cui natura tributaria è confermata dalla giurisprudenza di legittimità richiamata. Da tale natura composita deriva la qualificazione sostanzialmente tributaria del canone. Ne consegue che, nei limiti di competenze, modalità, termini e limiti delle disposizioni vigenti, possono trovare applicazione le riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste dall’art. 251, comma 4, Tuel. La fase di risanamento impone però la massima ponderazione delle scelte, nel rispetto delle prescrizioni del decreto di approvazione dell’ipotesi di bilancio e dell’attivazione delle entrate proprie secondo l’art. 259 Tuel.
Sul terzo quesito, la Corte ha applicato l’art. 1, comma 169, legge n. 296 del 2006: le delibere tariffarie devono intervenire entro il termine statale per l’approvazione del bilancio e hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, salvo proroga in caso di mancata approvazione. L’approvazione successiva non può quindi ritenersi efficace dalla data di esecutività della delibera. Il principio è coerente con l’art. 3 legge n. 212 del 2000, che riferisce le modifiche dei tributi periodici al periodo d’imposta successivo. Non vale in senso contrario la pretesa natura meramente patrimoniale del canone, che deriva comunque dall’unificazione di precedenti tributi.
Nota della Redazione
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