Responsabilità contabile del concessionario lotto per mancato riversamento degli incassi (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 355 del 26.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il concessionario del gioco del lotto, quale agente contabile che riscuote entrate per conto dello Stato in forza di una concessione-contratto, è tenuto alla restituzione delle somme incassate e non riversate nei termini di legge. La sua responsabilità contabile si modella sul paradigma della responsabilità amministrativa e, quanto agli elementi costitutivi, non si sottrae ai relativi canoni. Egli può andare esente da responsabilità solo provando il caso di forza maggiore, cioè di non aver potuto incassare o restituire la somma pur avendo agito con diligenza e con la dovuta attenzione. Il mancato deposito del conto e l’assenza di allegazioni difensive non impediscono al giudice di pronunciarsi allo stato degli atti e di affermare il dolo del gestore.
Il Fatto
Il Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la Sicilia, Sezione operativa territoriale di Catania, segnalava il mancato riversamento, da parte del concessionario di una ricevitoria del lotto, degli importi dei proventi del gioco nei termini previsti dalla normativa vigente. I mancati versamenti, per un ammontare complessivo di 87.200,49 euro, avevano comportato prima la sospensione e poi la revoca della concessione.
L’Agenzia comunicava inoltre che la polizza fideiussoria, sebbene escussa, non era stata a quel momento incamerata. La Procura regionale procedeva quindi alla vocatio in ius del concessionario, allegando documentazione sulla fattispecie. Il convenuto non si costituiva in giudizio, non presentava il conto né memorie difensive.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette la qualificazione giuridica del rapporto. Il gestore della ricevitoria del lotto è colui che, in forza di una concessione-contratto, riscuote entrate ed esegue pagamenti per conto dello Stato, ai sensi dell’art. 1, l. 2 agosto 1982, n. 582. Tale configurazione del rapporto di servizio in senso lato è stata recepita dalla Corte costituzionale, che ne ha confermato la compatibilità con il sistema della responsabilità contabile.
Da ciò discende il regime dell’onere probatorio. Sul concessionario, agente contabile responsabile della gestione del denaro pubblico incassato con le giocate, grava l’obbligo di restituzione. Egli può andare esente da responsabilità solo dimostrando il caso di forza maggiore, ovvero di non aver potuto incassare o restituire la somma pur avendo agito con diligenza e con la dovuta attenzione.
La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale secondo cui la responsabilità contabile, quanto agli elementi costitutivi e indipendentemente dalla specificità delle obbligazioni incombenti su chi maneggia beni e valori di pubblica pertinenza, si modella sullo stesso paradigma che caratterizza la responsabilità amministrativa.
Nel caso concreto, il Collegio rileva la sussistenza del danno erariale, costituito dalle somme che il concessionario avrebbe dovuto riversare e che invece ha illecitamente trattenuto, senza fornire alcuna giustificazione e senza addurre un’ipotesi di forza maggiore. La condotta è qualificata come dolosa, in ragione della sistematica disattenzione delle disposizioni e del silenzio serbato a fronte delle intimazioni dell’Agenzia.
La gravità della condotta è ulteriormente accentuata dalla persistenza dell’inadempimento e dal mancato esercizio delle facoltà processuali comunicategli. Il ricorso della Procura merita quindi pieno accoglimento; le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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