Riliquidazione pensione militari sistema misto aliquota 2,44 per cento (Corte dei Conti Sez. II App. n. 42 del 28.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla riliquidazione della pensione liquidata con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, in favore del personale militare che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore a diciotto anni, si attua applicando alla quota retributiva l’aliquota annua del 2,44% per ciascun anno di servizio utile maturato. Il riconoscimento di tale diritto non è precluso dalla circostanza che la domanda giudiziale iniziale non contenesse uno specifico motivo sul coefficiente di rendimento, poiché il carattere di esclusività della giurisdizione pensionistica devolve al giudice l’intero rapporto controverso, con tutti gli elementi identificativi della causa petendi e del petitum. Integra, pertanto, ultrapetizione esclusa la fisiologica attività interpretativa condotta sui medesimi dati fattuali e sullo stesso quadro normativo originariamente azionato. La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale e sottopongano al giudice conformi conclusioni.
Il Fatto
Due ex Marescialli Aiutanti Luogotenenti della Guardia di Finanza, collocati in quiescenza rispettivamente dal 14 novembre 2019 e dal 26 febbraio 2020, con anzianità contributiva utile al 31 dicembre 1995 inferiore ai quindici anni, agivano per ottenere il ricalcolo della pensione liquidata con il sistema misto. Invocavano l’applicazione dell’aliquota annua del 2,44% sulla quota retributiva maturata fino al 31 dicembre 1995, come stabilito dalle Sezioni riunite n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM.
La Sezione giurisdizionale per il Veneto, con sentenza n. 272/2021, respingeva il ricorso, escludendo l’applicabilità del coefficiente in ragione dell’anzianità posseduta e ritenendo non emendabile la domanda subordinata per difetto di previa istanza amministrativa. Gli ex militari proponevano appello. Nelle more, l’INPS riliquidava i trattamenti e chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere, cui gli appellanti non aderivano.
La Motivazione della Corte
La Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello accoglie l’impugnazione. In via preliminare, esclude che il giudizio possa definirsi con la cessazione della materia del contendere, poiché la riliquidazione amministrativa operata dall’INPS non è stata riconosciuta dalle parti come pienamente satisfattiva. Richiamando l’orientamento di legittimità (Cass. n. 21087/2022) e la propria giurisprudenza (sent. n. 14/2025, sentt. n. 243/2024 e n. 241/2024), il Collegio ribadisce che tale pronuncia richiede che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno e irretrattabile il diritto e che le parti si diano reciprocamente atto del mutamento, condizioni non verificatesi.
Nel merito, la Corte ricostruisce il quadro delineato dalle Sezioni riunite. La sentenza n. 1/2021/QM ha stabilito che la quota retributiva va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del coefficiente del 2,44% annuo. La sentenza n. 12/2021/QM ha esteso la regola alle anzianità inferiori ai quindici anni, affermando che l’aliquota è unica, senza distinzione alcuna all’interno dell’intervallo considerato dal legislatore.
Il Collegio dissente dal primo giudice circa la pretesa necessità di una apposita domanda giudiziale. L’originaria istanza degli appellanti è espressione di un petitum sostanziale incontrovertibilmente volto al ricalcolo della pensione. Il carattere di esclusività della giurisdizione pensionistica intestata alla Corte dei conti devolve al giudice l’intero rapporto controverso, con tutti gli elementi identificativi della causa petendi e del petitum. Ne discende che nessuna ultrapetizione è configurabile, trattandosi di mera attività interpretativa sui medesimi dati fattuali e sullo stesso quadro normativo.
Pertanto, la Corte riconosce il diritto degli appellanti alla riliquidazione con l’aliquota del 2,44% per ciascun anno maturato fino al 31 dicembre 1995 e condanna l’INPS al ricalcolo e al pagamento delle competenze arretrate, incrementate della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 167, comma 3, c.g.c. Le spese sono integralmente compensate, avendo l’Istituto provveduto alla riliquidazione amministrativa adeguandosi alle statuizioni delle Sezioni riunite.
Nota della Redazione
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