Carenza di titolarità attiva del diritto controverso e merito della causa (Cass. civ. Sez. II n. 27144 del 10.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’eccezione di difetto di titolarità attiva del diritto controverso non integra una questione di legittimazione attiva, ma attiene al merito della controversia, poiché la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio è elemento costitutivo della domanda. Spetta pertanto all’attore allegarla e provarla, salvo riconoscimento o difese incompatibili con la sua negazione da parte del convenuto. La carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d’ufficio dal giudice, se risultante dagli atti di causa. Ne consegue che, accertato che il ricorrente si è spogliato del bene prima dell’inizio dell’azione, il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato nel merito.
Il Fatto
Il ricorrente convenne in giudizio alcuni proprietari di un fabbricato, deducendo che lo stesso era stato realizzato in violazione delle norme sulle distanze dai confini e dalle vedute e chiedendo il ripristino delle distanze legali, la chiusura delle aperture irregolari e il risarcimento dei danni. Si costituì una sola convenuta, che eccepì la nullità dell’atto di citazione e, in via riconvenzionale, domandò l’usucapione del diritto di mantenere le distanze contestate.
Il Tribunale rigettò la domanda attorea e accolse quella riconvenzionale. La Corte d’appello respinse l’impugnazione e confermò la decisione di primo grado, ritenendo tra l’altro ammissibile l’acquisto per usucapione della servitù anche in caso di costruzione abusiva. Il soccombente propose quindi ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Nel controricorso viene preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione attiva del ricorrente, perché il terreno e il fabbricato oggetto di causa erano stati venduti a un terzo con atto dell’8 gennaio 2009, dunque prima della notificazione dell’atto di citazione, avvenuta il 30 gennaio 2014; né la proprietà risulta successivamente riacquistata. La circostanza è comprovata da atti prodotti ex art. 372 cod. proc. civ.
La Corte ritiene l’eccezione fondata, procedendo però a una più corretta qualificazione giuridica. Poiché il ricorrente si era spogliato del bene prima dell’inizio dell’azione, egli non era privo di legittimazione, ma difettava ab origine di titolarità attiva. Il principio è già affermato nella giurisprudenza di legittimità: l’eccezione di difetto di titolarità attiva del diritto controverso non attiene alla carenza di legittimazione attiva, bensì al merito (Cass. n. 32814/2023).
La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione; spetta all’attore allegarla e provarla, salvo riconoscimento o difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto (S.U. n. 2951 del 16.02.2016). La carenza di titolarità è inoltre rilevabile d’ufficio dal giudice, se risultante dagli atti di causa (S.U. n. 2951 cit.; Cass. nn. 11744/2018 e 8625/2025).
Il Collegio aderisce a questo orientamento e non intende dare continuità all’opinione discordante espressa da Cass. n. 17092/2016, secondo cui il principio varrebbe solo per la mancanza di legitimatio ad causam, e non per la titolarità del rapporto controverso, che, attenendo al merito, rientrerebbe nel potere dispositivo e nell’onere deduttivo e probatorio delle parti. Tale opinione minoritaria, pur cogliendo un profilo discretivo peculiare, implicherebbe l’eventualità di sentenze inutili, inidonee a regolare il diritto prospettato in causa.
La fondatezza dell’eccezione rende inutile il vaglio dei motivi, che restano assorbiti. Lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi per ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone una declaratoria di inammissibilità (S.U. n. 7155 del 21.03.2017). Il regolamento delle spese segue tale declaratoria, con condanna del ricorrente; sussistono inoltre i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.