Fallimento: la quota di stipendio del fallito va determinata sui bisogni reali (Cass. civ. Sez. I n. 10173 del 16.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto con cui il tribunale, in sede di reclamo, determina la quota dello stipendio percepito dal fallito da destinare alle esigenze della procedura e della famiglia non può fondarsi su un’unica circostanza, ignorando gli ulteriori fatti decisivi allegati dal reclamante. Ai sensi dell’art. 46, primo comma n. 2 e secondo comma, l. fall., la determinazione presuppone l’accertamento dell’effettiva composizione del reddito familiare e dei bisogni del fallito e dei suoi congiunti. Il giudice del reclamo che, dichiarando di accogliere il gravame, determini un importo da sottrarre alla retribuzione superiore a quello fissato dal giudice delegato, incorre in reformatio in peius, vietata in mancanza di una domanda in tal senso del curatore, con violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato.

Il Fatto

Il Tribunale di Vicenza, in parziale accoglimento del reclamo proposto ai sensi dell’art. 26 l. fall. dalla fallita per ripercussione del fallimento della società di cui era socia, ha determinato nella misura di un quinto dello stipendio mensile — pari a euro 950 — la somma che la ricorrente avrebbe dovuto versare alla procedura a norma dell’art. 46, primo comma n. 2 e secondo comma, l. fall.

La fallita ha impugnato il decreto con ricorso straordinario per cassazione, articolato in cinque motivi, deducendo la violazione dei limiti imposti dalla norma a tutela del mantenimento proprio e della famiglia, la non pignorabilità dello stipendio inferiore al triplo della pensione sociale, l’omesso esame di fatti decisivi, il vizio di motivazione apparente e l’ultrapetizione. Il fallimento intimato non ha svolto difese.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente riconosciuto l’ammissibilità del ricorso straordinario, richiamando il principio secondo cui il decreto emesso dal tribunale in sede di reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato presenta i caratteri della decisorietà e della definitività, incidendo sui diritti del fallito e dei creditori, ed è pertanto impugnabile ai sensi dell’art. 111 Cost. (Cass. nn. 10736/94, 13171/99).

Nel merito, i giudici di legittimità hanno ritenuto fondati il terzo e il quinto motivo, esaminati prioritariamente per ragioni di economia processuale, con assorbimento degli altri. Il decreto impugnato si caratterizza per la sua laconicità: si fonda sull’unico rilievo che la fallita, pur con il sostegno di un altro reddito non elevato, deve provvedere al mantenimento di due figli.

Il giudice del merito ha così sostanzialmente ignorato gli ulteriori fatti che sorreggevano il reclamo — l’entità mutevole dello stipendio del coniuge, l’età dei figli, l’elevato importo delle spese mensili, il reddito familiare complessivo prossimo alla soglia di povertà per un nucleo di quattro adulti — tutti decisivi per stabilire se, alla luce del combinato disposto dell’art. 46, primo comma n. 2 e secondo comma, l. fall., la ricorrente disponesse davvero di un reddito mensile superiore a quello necessario ai bisogni propri e della famiglia.

La Corte ha inoltre rilevato che il giudice del reclamo non si è avveduto di aver operato una reformatio in peius del provvedimento reclamato. Pur affermando di accogliere parzialmente il reclamo, il tribunale ha determinato in euro 190 mensili l’importo da sottrarre alla retribuzione, laddove il giudice delegato lo aveva fissato in misura massima di euro 175, così violando il principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato in mancanza di domanda del curatore.

All’accoglimento dei motivi consegue la cassazione del decreto impugnato e il rinvio al Tribunale di Vicenza, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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