Misure alternative al trattenimento richiedono il possesso del passaporto (Cass. civ. Sez. I n. 27147 del 10.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di trattenimento dello straniero destinatario di espulsione prefettizia, la mancanza del passaporto o di altro documento valido per l’espatrio costituisce prerequisito indispensabile per l’adozione delle misure alternative al trattenimento previste dall’art. 14, comma 1 bis, d.lgs. n. 286 del 1998 e per la concessione del termine per la partenza volontaria in luogo dell’accompagnamento coattivo alla frontiera. Il giudizio di proporzionalità richiesto dall’art. 15 della direttiva 2008/115/CE non può prescindere dalla valutazione del rischio di fuga, che si configura anche in caso di mancato possesso di un documento equipollente al passaporto in corso di validità. La produzione di documentazione in forma diversa da quella telematica non determina l’inammissibilità delle produzioni, in assenza di una previsione normativa che la sanzioni.
Il Fatto
Il Giudice di pace di Roma, con decreto del 20.11.2024, convalidava la richiesta di trattenimento avanzata dal Questore nei confronti di un cittadino georgiano, rilevando la sussistenza dei presupposti degli artt. 13 e 14 d.lgs. n. 286 del 1998 e la non manifesta infondatezza della richiesta, alla luce del rigetto della protezione internazionale e del provvedimento di improcedibilità del ricorso.
Il giudice di merito riteneva necessari accertamenti supplementari sull’identità e sulla nazionalità dello straniero, rilevando l’assenza di fissa dimora, di un reddito da fonte lecita e la presenza di numerosi precedenti penali. Lo straniero proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi; il Ministero dell’Interno non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in relazione all’art. 111 Cost. e al d.lgs. n. 149/2022, per avere il giudice fondato la decisione su documenti non presenti nel fascicolo telematico. La Corte rigetta la censura: i documenti risultano inseriti nel fascicolo e, in ogni caso, la produzione in forma diversa da quella telematica non determina l’irricevibilità delle produzioni, non essendovi alcuna previsione normativa che lo stabilisca.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile, perché il ricorrente non spiega le ragioni per le quali avrebbe dovuto essere adottata una misura meno coercitiva, né quale lesione sarebbe derivata dalla mancanza del foglio notizie e della scheda info.
Quanto al terzo motivo, la Corte ricorda l’orientamento consolidato (Cass. n. 7823 del 2019; Cass. n. 5750 del 2017) secondo cui il giudice valuta incidentalmente la non manifesta illegittimità del decreto di espulsione. La previsione di misure alternative non esclude la potestà amministrativa di espellere: la Corte richiama Cass. n. 35686 del 2023, che ha affermato la piena autonomia applicativa dell’espulsione prefettizia rispetto al procedimento per le misure alternative.
Il passaggio centrale riguarda il giudizio di proporzionalità. Il possesso del passaporto o di altro documento valido per l’espatrio è prerequisito indispensabile per le misure alternative (Cass., Sez. 6-1, ord. n. 20108 del 2016) e per il termine di partenza volontaria (Cass., Sez. 1, n. 28155 del 2017). L’art. 15 della direttiva rimpatri consente il trattenimento in presenza di un rischio di fuga, che la Corte di Giustizia UE, C-146/14, riconduce anche alla mancanza di documenti d’identità. Nel caso di specie la valutazione risulta effettuata, avendo il giudice considerato la necessità di accertamenti sull’identità, i precedenti penali e l’assenza di dimora e reddito lecito. Il ricorso è rigettato; nessuna determinazione sulle spese, stante la mancata costituzione del Ministero.
Nota della Redazione
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