Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Veneto n. 223 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza avverso la sentenza del giudice ordinario che abbia accertato il diritto del docente non di ruolo alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione è ammissibile ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. La copia attestata conforme del titolo giudiziale costituisce titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva, ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ. come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e), del d.lgs. n. 149/2022. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato e nominato il Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
Il ricorrente, docente con contratto a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica del docente per ciascun anno scolastico di servizio prestato, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento complessivo di € 2.500,00. La pronuncia era stata pubblicata, notificata presso il domicilio digitale dell’Amministrazione ed era passata in giudicato.
Poiché il Ministero non ha spontaneamente eseguito il capo condannatorio relativo all’attivazione della Carta, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la nomina di un Commissario ad acta. L’Amministrazione, regolarmente intimata, non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente di agire per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. La fattispecie rientra dunque nel perimetro dell’azione di ottemperanza, nonostante il titolo provenga dal giudice del lavoro.
Il Tribunale verifica poi i presupposti processuali. La sentenza è stata notificata presso il domicilio digitale dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., nel testo risultante dalla novella del d.lgs. n. 149/2022, che ha eliminato la necessità di apporre la formula esecutiva sulle copie attestate conformi. Il titolo esecutivo è quindi formato e idoneo a fondare l’azione.
Sul piano sostanziale, è pacifico che sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, e che la sentenza sia passata in giudicato come attestato dal certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ.. L’inerzia dell’Amministrazione integra così il presupposto dell’ottemperanza.
Il ricorso è pertanto accolto. Il Collegio dichiara l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al titolo giudiziale nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, con l’attivazione della Carta e il versamento dell’importo dovuto. Nomina sin d’ora Commissario ad acta il Direttore generale competente per la formazione del personale scolastico, con facoltà di delega, per l’ipotesi di perdurante inerzia, fissando un ulteriore termine di 60 giorni.
Il Commissario dovrà curare l’allocazione della somma in bilancio e tutte le fasi di impegno, liquidazione e pagamento. Il Collegio precisa che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono causa legittima di impedimento all’esecuzione del giudicato. Trattandosi di dipendente pubblico interno, non è liquidato alcun compenso commissariale. Le spese sono poste a carico del Ministero, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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