Sopravvenienza dell’ottemperanza e cessazione della materia del contendere sull’istanza di commissario ad acta (TAR Puglia n. 450 del 10.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio conclusosi con la declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere, la richiesta di nomina del commissario ad acta è dichiarata improcedibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere quando, nelle more della fase di ottemperanza, l’ente abbia spontaneamente eseguito la statuizione, adottando il provvedimento dovuto; in tal caso, l’organo giurisdizionale dichiara non luogo a provvedere sull’istanza, non residuando alcun interesse alla sostituzione processuale dell’amministrazione inadempiente.

Il Fatto

I ricorrenti agivano avverso il silenzio del comune, intimato a nominare il componente di parte comunale per la costituzione del collegio peritale, ai sensi dell’art. 21 d.P.R. n. 327/2001, come richiesto con istanza protocollata nel dicembre 2024. Con sentenza della Sezione, pubblicata nel gennaio 2026, il ricorso era accolto e dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di provvedere alla nomina. Rimanendo inerte l’ente, i ricorrenti proponevano istanza per la designazione di un commissario ad acta, al fine di assicurare l’esecuzione della decisione. Nelle more del giudizio, il comune adottava la determina di nomina del proprio componente, depositandola in atti, e il difensore dei ricorrenti dichiarava a verbale d’udienza il venir meno dell’interesse alla sostituzione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha rilevato che, avendo l’amministrazione provveduto alla nomina del componente di parte comunale con determina successiva all’istanza di commissariamento, l’obbligo sancito dalla sentenza doveva ritenersi eseguito. La dichiarazione resa a verbale dal difensore dei ricorrenti, volta ad attestare l’insussistenza di una residua necessità di provvedere alla sostituzione processuale, ha determinato la cessazione della materia del contendere sull’istanza.

Il collegio ha quindi valorizzato la funzione sostitutiva dell’istituto del commissario ad acta, il quale presuppone la permanenza di un’inadempienza dell’amministrazione obbligata. Una volta intervenuta l’esecuzione spontanea della statuizione giurisdizionale, ancorché tardiva, l’interesse strumentale alla nomina del commissario viene meno, non residuando margini per l’esercizio del potere sostitutivo. La declaratoria di non luogo a provvedere consegue, pertanto, alla verifica dell’avvenuto adempimento e alla mancanza di utilità concreta per la parte ricorrente nella prosecuzione del procedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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