Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente: dovuti interessi e rivalutazione (TAR Calabria n. 469 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto all’aggiornamento e alla formazione del docente di ruolo si sostanzia nel bonus di cui all’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, la cui erogazione tardiva non esaurisce l’obbligo dell’amministrazione. L’accredito del beneficio, avvenuto in corso di causa, determina la cessazione della materia del contendere solo quanto all’an debeatur, restando dovuta la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, da computarsi dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione. Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, verificata la ritualità della notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni ex art. 14 d.l. n. 669/1996, dichiara l’inottemperanza nella parte residuale e assegna all’amministrazione un termine per l’adempimento.
Il Fatto
La ricorrente, docente di ruolo, aveva ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, per gli anni scolastici indicati nel titolo, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22, comma 36, l. n. 724/1994. Il titolo era passato in giudicato ed era stato ritualmente notificato.
Poiché l’amministrazione non aveva dato corso all’esecuzione nei termini, la docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Calabria. Nel corso del giudizio il Ministero ha depositato una nota interna dalla quale risultava l’accredito del bonus in favore della docente in data 12 gennaio 2026. La ricorrente ha replicato che l’erogazione, così come effettuata, non integrava la piena esecuzione del giudicato, mancando la corresponsione degli interessi e della rivalutazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla verifica dei presupposti dell’ottemperanza. Il titolo è passato in giudicato, è stato notificato ritualmente ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. La condizione processuale per l’esecuzione è dunque integrata.
Il Collegio rileva poi che la documentazione versata in atti non prova l’integrale esecuzione del giudicato. L’amministrazione ha accreditato il bonus per le annualità previste dal titolo, ma non ha corrisposto la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, espressamente richiamata nel dispositivo della sentenza per cui è ottemperanza.
Quanto alla prima parte della pretesa, il Tribunale dichiara la cessazione della materia del contendere, essendo intervenuto in corso di causa l’accredito del beneficio economico di cui all’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 per gli anni scolastici indicati nel titolo.
Sulla parte residuale il ricorso è accolto. Il Collegio dichiara l’inottemperanza del Ministero resistente e ordina, ex art. 112 e ss. c.p.a., la piena esecuzione del giudicato mediante il pagamento della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione, da computarsi dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione, avvenuta il 12 gennaio 2026. All’amministrazione è assegnato il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Per il caso di persistente inadempimento il Tribunale nomina sin d’ora Commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega. Le spese seguono la soccombenza, in parte virtuale per l’intervenuto accredito, e sono liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
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