Obbligo dell’amministrazione di eseguire il giudicato e commissario ad acta (TAR Calabria n. 1570 del 13.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato, mediante il pagamento delle somme liquidate nel titolo esecutivo giurisdizionale, maggiorate degli interessi e delle spese. L’amministrazione ha l’onere di dimostrare di aver adempiuto alla propria obbligazione; in mancanza, sussistono i presupposti per l’accoglimento del ricorso proposto ai sensi dell’art. 114 c.p.a. In caso di perdurante inerzia oltre il termine assegnato, il giudice nomina un commissario ad acta affinché provveda, in sostituzione dell’amministrazione inadempiente, entro un successivo termine decorrente dall’istanza della parte ricorrente.
Il Fatto
Con una sentenza del 2023, il Tribunale ordinario aveva condannato un Comune al pagamento, in favore di un istituto di credito, di una somma a titolo di sorte capitale, oltre interessi di mora e spese di lite. Il provvedimento, non impugnato, era passato in giudicato ed era stato notificato alla pubblica amministrazione quale titolo esecutivo.
Non avendo il Comune provveduto al pagamento, la società creditrice adiva il giudice amministrativo con il ricorso per l’ottemperanza, chiedendo che fosse ordinato all’ente l’esecuzione del giudicato. L’amministrazione non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Calabria ha rilevato che l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente alla pretesa creditoria, fondata su una decisione giurisdizionale passata in giudicato. Nel giudizio di ottemperanza, l’onere di dimostrare l’avvenuta esecuzione del provvedimento grava sull’amministrazione stessa, che nel caso di specie non aveva fornito alcuna prova in tal senso.
La circostanza ha condotto il Collegio a ritenere sussistenti tutti i presupposti per l’accoglimento dell’azione, disciplinata dagli artt. 112 ss. c.p.a. In esito, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo del Comune di ottemperare integralmente al giudicato, mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli interessi e delle spese ulteriori per l’instaurazione del presente giudizio, se documentate.
Per garantire l’effettività della tutela, è stato assegnato all’ente il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza per l’adempimento. È stata inoltre prevista l’ipotesi di inerzia dell’amministrazione: in tal caso, è stato nominato commissario ad acta il segretario comunale di un Comune limitrofo, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, affinché provveda a dare integrale esecuzione al giudicato entro i successivi sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza della parte ricorrente.
Il Collegio ha infine posto le spese del giudizio a carico dell’amministrazione soccombente, liquidandole in misura forfettaria oltre agli oneri accessori di legge, e ha ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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