Carta del docente ai precari: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 1384 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito con ricorso per l’ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., accerta l’inadempimento dell’Amministrazione al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario e ordina l’esecuzione nei termini di rito. La mancata contestazione dell’an e del quantum del credito rende doveroso l’ordine di ottemperare. Per il caso di ulteriore inottemperanza va nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega e senza diritto a compenso, integrando l’incarico un adempimento connesso ai doveri d’istituto. Le spese seguono la soccombenza e, nel contenzioso seriale sulla carta del docente, sono liquidate equitativamente.
Il Fatto
Le ricorrenti, docenti con contratto a tempo determinato, hanno ottenuto dal Tribunale di Como in funzione di giudice del lavoro una sentenza che ha accertato il loro diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e ha condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad accreditarvi € 500,00 per ciascun anno scolastico di servizio prestato. Il giudicato ha riconosciuto importi complessivi distinti per ciascuna ricorrente, riferiti a plurimi anni scolastici.
Passata la sentenza in giudicato, il Ministero non ha dato esecuzione. Le ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di adempimento e, fin d’ora, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti formali del rimedio. È stata prodotta copia asseverata della sentenza da ottemperare e della relativa attestazione di passaggio in giudicato. È stata inoltre dimostrata l’avvenuta notifica del titolo esecutivo, con la conseguenza che il ricorso risulta proposto nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, il Tribunale ha rilevato che le ricorrenti hanno dichiarato la mancata esecuzione della sentenza in parte qua. Il Ministero, costituitosi con comparsa di mero stile, non ha formulato alcuna deduzione né fornito indicazioni sull’andamento della procedura.
Essendo incontestati l’an e il quantum dei singoli crediti, il Collegio ha ordinato al Ministero di ottemperare al giudicato, rilasciando le rispettive carte elettroniche del docente e accreditandovi le somme riconosciute, nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, che provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura di parte ricorrente. Il Collegio ha precisato che l’assolvimento dell’incarico, integrando un adempimento connesso ai doveri d’istituto, non comporta la liquidazione di alcun compenso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, in ragione dell’assenza di profili di complessità e del carattere seriale del contenzioso sulla carta del docente, sono state liquidate equitativamente, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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