Sospensione ex art. 337 c.p.c.: obbligo di motivare la plausibile controvertibilità della sentenza invocata (Cass. civ. Sez. 2 n. 4971 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità tecnica, quando la causa pregiudicante sia stata definita con sentenza non ancora passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato, ai sensi dell’art. 337, comma 2, c.p.c., è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non è obbligatoria. L’esercizio di tale potere richiede che il provvedimento dia conto delle ragioni di opportunità, indicando circostanze di fatto o di diritto che inducano a ritenere concretamente possibile la riforma della decisione invocata, senza necessità di un’analitica prognosi sulla fondatezza dell’impugnazione. È, pertanto, illegittima l’ordinanza di sospensione che si fondi esclusivamente sul rapporto di pregiudizialità, senza una motivazione, non meramente apparente, sulla plausibile controvertibilità della sentenza di cui si invoca l’autorità.
Il Fatto
Il ricorrente, condomino, aveva proposto due distinte domande giudiziali per ottenere l’annullamento dei bilanci consuntivi del condominio per due esercizi consecutivi. Il tribunale aveva accolto la prima domanda, annullando il rendiconto. Nel secondo giudizio, il medesimo ufficio, rilevato che il condominio aveva proposto appello avverso la prima sentenza, aveva disposto la sospensione del processo ai sensi dell’art. 337, comma 2, c.p.c., sul presupposto dell’esistenza di un rapporto di pregiudizialità tra le cause, stante il principio di continuità del rendiconto condominiale.
Avverso tale provvedimento il condomino proponeva ricorso per regolamento di competenza, ex art. 42 c.p.c., negando la sussistenza della pregiudizialità e deducendo, comunque, il difetto di motivazione in ordine alla prognosi di accoglimento dell’appello.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente escluso la fondatezza della censura relativa all’insussistenza del rapporto di pregiudizialità. Ha, infatti, richiamato il principio secondo cui l’efficacia del giudicato di annullamento di una delibera condominiale è meramente negativa, poiché impedisce all’assemblea di riapprovare un atto affetto dagli stessi vizi, senza però precludere l’attività di gestione. Da ciò discende un onere per l’amministratore di correggere i rendiconti successivi a quello annullato, rendendo così comune ai giudizi la questione della validità delle delibere.
Ha poi precisato che, contrariamente a quanto talvolta ritenuto, la sospensione del giudizio pregiudicato, quando la sentenza sulla causa pregiudicante non sia ancora passata in giudicato, non è obbligatoria ai sensi dell’art. 295 c.p.c., ma può essere adottata solo in via facoltativa ai sensi dell’art. 337, comma 2, c.p.c.
La Corte ha quindi enunciato il principio per cui, in tale ultima ipotesi, il giudice è tenuto a motivare le ragioni di opportunità della sospensione, indicando circostanze, di fatto o di diritto, che lascino ritenere concretamente possibile una riforma della decisione invocata. È invece sufficiente che tale possibilità risulti, non essendo richiesta una compiuta e analitica indicazione delle ragioni di probabile fondatezza dell’impugnazione proposta nel processo pregiudicante.
Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ha rilevato che il tribunale aveva disposto la sospensione basandosi unicamente sul riscontro della pregiudizialità, omettendo qualsiasi valutazione in ordine alla plausibile controvertibilità della sentenza di annullamento, che pure era stata resa dallo stesso giudice solo pochi mesi prima. La motivazione del provvedimento impugnato è stata, pertanto, ritenuta meramente apparente.
La Corte ha, di conseguenza, accolto il ricorso, cassato l’ordinanza impugnata e disposto la prosecuzione del giudizio, rimettendo al tribunale la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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