Cartella da controllo automatizzato legittima senza avviso bonario (Cass. civ. Sez. V n. 9087 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l’omessa notificazione della comunicazione di irregolarità non è sanzionata da alcuna nullità, trattandosi di forma blanda di partecipazione del contribuente, inidonea a generare un vincolo procedimentale di necessaria attivazione del contraddittorio. Il contraddittorio preventivo previsto dall’art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000 è dovuto solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, evenienza che non ricorre quando la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente o da una divergenza tra somme dichiarate e somme versate. La cartella di pagamento emessa a seguito di liquidazione automatizzata è congruamente motivata mediante il mero richiamo alle dichiarazioni rese, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime. Non è inammissibile, per difetto di legittimazione, il ricorso di chi non abbia assunto la veste di parte nel giudizio di merito secondo la decisione impugnata.

Il Fatto

Una società contribuente riceveva una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato, per omesso versamento dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2008. La cartella non era stata preceduta dall’invio della comunicazione di irregolarità, il c.d. avviso bonario.

La società impugnava l’atto dinanzi alla giustizia tributaria. La Commissione tributaria regionale, decidendo in sede di rinvio disposto dalla Corte con ordinanza n. 18442 del 20 settembre 2016, rigettava l’appello avverso la sentenza di primo grado. Ricorreva allora per cassazione la società con sette motivi; resistevano le Agenzie con controricorso e ricorso incidentale. Un socio aveva proposto ricorso in proprio e in qualità di socio.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte rileva l’inammissibilità del ricorso proposto dal socio. La legittimazione a impugnare spetta solo a chi abbia assunto la veste di parte nel giudizio di merito secondo quanto risulta dalla decisione impugnata, a prescindere dalla correttezza di tale statuizione. La Commissione tributaria regionale, con sentenza n. 2628/15/2014, aveva già dichiarato inammissibile l’appello dei soci e tale statuizione era passata in giudicato.

Il primo e il secondo motivo, trattati congiuntamente, sono dichiarati inammissibili perché non si confrontano con la decisione impugnata. La sentenza di appello aveva affermato che, non sussistendo incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, non vi era obbligo di integrare il contraddittorio e che l’eventuale omessa notificazione dell’avviso bonario non comportava la nullità della cartella. La censura investe un’affermazione – quella sulla ritualità della notifica – priva di attitudine a costituire ratio decidendi: un motivo che censuri un’argomentazione svolta ad abundantiam è privo di interesse.

Il terzo e il quarto motivo sono infondati nel merito. La Commissione ha chiarito che oggetto di iscrizione a ruolo erano i versamenti Iva dichiarati dalla società e non rilevati dal controllo automatizzato; in presenza di un omesso versamento di imposta, il credito Iva utilizzato in compensazione non poteva essere riconosciuto. La decisione espone le ragioni di fatto e di diritto in misura adeguata al requisito di contenuto richiesto.

Il quinto motivo è inammissibile e infondato. La Corte ribadisce che la comunicazione preventiva all’iscrizione a ruolo è necessaria solo quando vengano rilevati errori nella dichiarazione, mentre in caso di riscontrata regolarità dichiarativa non vi è obbligo di informazione se il contribuente ha omesso di versare gli importi dichiarati. Il contraddittorio endoprocedimentale imposto dall’art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000, pur sanzionato con la nullità, non è imposto in tutti i casi di iscrizione a ruolo ex art. 36 bis, ma soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Il sesto motivo è infondato: secondo le Sezioni Unite n. 22281 del 2022, la cartella che segue un atto impositivo già determinativo del quantum è motivata con il semplice richiamo dell’atto precedente e la quantificazione degli accessori; nel caso di emissione a seguito di liquidazione sulla dichiarazione, l’obbligo si assolve con il mero richiamo alle dichiarazioni rese.

Il settimo motivo è infondato: non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto. Il ricorso incidentale, proposto dalla parte vittoriosa e investente questioni preliminari già decise, ha natura condizionata ed è assorbito. Il ricorso principale è rigettato, con condanna alle spese e al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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