Notifica cartella a socio di società estinta e limiti del thema decidendum (Cass. civ. Sez. V n. 9085 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario l’estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese determina un fenomeno successorio: i rapporti obbligatori facenti capo all’ente si trasferiscono ai soci, che subentrano nella legittimazione processuale. L’atto impositivo e la cartella di pagamento intestati alla società estinta sono pertanto validi ed efficaci se notificati agli ex soci, collettivamente ed impersonalmente presso l’ultimo domicilio sociale o singolarmente a taluno di essi, senza necessità di specifici atti intestati ai medesimi. Il beneficio di escussione non preclude la notifica al socio accomandatario, poiché la cartella non è atto esecutivo ma atto assimilabile al precetto, privo di efficacia esecutiva. Nel giudizio di appello il contribuente non può ampliare la causa petendi con motivi fondati su fatti nuovi, che integrano domanda vietata.

Il Fatto

Una società in accomandita semplice presentava per l’anno 2011 il modello di dichiarazione Iva. L’Amministrazione finanziaria, all’esito di un controllo automatizzato ex art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, emetteva una cartella di pagamento che, nel dicembre 2015, veniva notificata a un’ex socia accomandataria, quale coobbligata in solido. La società era stata cancellata dal registro delle imprese nel giugno 2014.

La contribuente impugnava la cartella. La Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello, ritenendo illegittima l’emissione per mancata preventiva escussione del patrimonio sociale e per omessa comunicazione di irregolarità. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio consolidato secondo cui, nel processo tributario, l’estinzione della società conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese produce un fenomeno successorio: i rapporti obbligatori non si estinguono, ma si trasferiscono ai soci, che subentrano nella legittimazione processuale facente capo all’ente. Richiamando Cass. n. 16362 del 2020 e Sezioni Unite n. 6070, 6071 e 6072 del 2013, il Collegio ricorda che ai soci può essere notificato l’atto intestato alla società estinta, anche collettivamente ed impersonalmente presso l’ultimo domicilio sociale, analogamente a quanto previsto dall’art. 65, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973 per il caso di morte del debitore.

Il principio è compendiato da Cass. n. 753 del 2024: l’atto impositivo intestato a società estinta è valido ed efficace anche se notificato agli ex soci, i quali rispondono illimitatamente o nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione, secondo la responsabilità rivestita pendente societate. Nel caso concreto, emerge dagli atti che la cartella era stata notificata alla contribuente quale socio accomandatario coobbligato in solido, non già quale liquidatore: la notifica è dunque legittima.

La Corte affronta poi la natura della cartella di pagamento. Richiamando Cass. n. 5637 del 2024 e Cass. n. 10846 del 2023, ribadisce che la cartella assolve una duplice funzione, di notificazione del titolo esecutivo e di intimazione di pagamento, ed è priva di efficacia esecutiva: non è l’atto con cui inizia la procedura esecutiva, il cui incipit è rappresentato dal pignoramento. Ne deriva che il beneficio di escussione opera nella sola fase esecutiva e non impedisce la notifica al socio.

È fondato anche il terzo motivo. Il contenzioso tributario ha un oggetto delimitato dai motivi del ricorso introduttivo, che costituiscono la causa petendi ai sensi dell’art. 24, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992. Nel giudizio di appello la nuova difesa che si fondi su fatti diversi, ampliando la materia del contendere, integra un motivo aggiunto e una domanda vietata ex artt. 24 e 57 d.lgs. n. 546 del 1992. Il vizio di ultrapetizione sussiste, poiché la contribuente non aveva dedotto in primo grado l’omessa comunicazione preventiva di irregolarità.

Infine, con riferimento alla liquidazione cartolare ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973, la Corte precisa che la comunicazione preventiva è necessaria solo quando emergano errori nella dichiarazione, restando invece esclusa se il contribuente ha omesso di versare quanto dichiarato. Il relativo obbligo, del resto, non è sanzionato da alcuna nullità. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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