Incompletezza della cartella esattoriale e doppia conforme nel giudizio tributario (Cass. civ. Sez. V n. 34042 del 24.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La mancanza materiale di talune pagine della cartella esattoriale non ne determina la nullità ove non impedisca al destinatario la completa comprensione della pretesa impositiva e non leda il suo diritto di difesa. Il giudice di merito deve accertare in concreto se le pagine omesse siano irrilevanti ai fini della comprensione dell’atto. Il maggior rigore valutativo opera solo quando l’atto impugnato costituisca il primo ed unico atto con cui l’ente impositore esercita la pretesa tributaria. È inoltre inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, contrapponendo una diversa ricostruzione, chieda alla Corte di legittimità di riesaminare l’apprezzamento dei fatti e delle prove riservato al giudice di merito.

Il Fatto

Il contribuente ha proposto opposizione avverso una cartella di pagamento relativa a tasse automobilistiche, comprensiva di interessi e sanzioni, per l’anno 2013. La Commissione tributaria provinciale ha rigettato il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Calabria ha respinto l’appello, escludendo la nullità della cartella per omessa notifica dell’avviso di accertamento, ritenendo sufficienti le informazioni contenute nell’atto ed escludendo che l’assenza del dettaglio sugli interessi moratori potesse incidere sulla validità dello stesso, trattandosi di accessori predeterminati per legge.

Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, deducendo vizi di motivazione e violazione di legge. Le parti intimate non hanno depositato controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto l’incompletezza della cartella, per asserita mancanza di alcune pagine contenenti informazioni essenziali quali la targa del veicolo, il ruolo, i codici e gli importi dei singoli componenti del credito, la data di esecutività e gli estremi dell’avviso di accertamento. La Corte ha ritenuto la censura infondata, applicando il criterio secondo cui spetta al giudice accertare in concreto se la mancanza di pagine abbia effettivamente impedito la comprensione dell’atto e leso il diritto di difesa, con la conseguenza che non può dichiararsi l’inammissibilità se le pagine omesse risultino irrilevanti.

La Corte ha richiamato il proprio orientamento secondo cui il maggior rigore nella valutazione opera soltanto quando l’atto impugnato sia il primo ed unico atto con cui l’ente impositore esercita la pretesa tributaria. Nella specie, il giudice regionale ha considerato anche la notifica dell’atto presupposto, adeguandosi a tali principi.

Sotto altro profilo, la Corte ha qualificato la censura come inammissibile in parte qua, perché attinente alla valutazione del fatto: il ricorrente non può rimettere in discussione l’apprezzamento dei giudici di merito, tratto dall’analisi degli elementi disponibili ed in sé coerente, essendo il relativo esame sottratto al sindacato di legittimità.

Con il secondo motivo il ricorrente ha contestato l’inesistenza o nullità della notifica dell’avviso di accertamento, atto prodromico alla cartella. La censura è stata dichiarata inammissibile, avendo la Commissione regionale accertato la notifica in data 6.9.2016, dato fattuale non sindacabile in sede di legittimità.

Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto la prescrizione del credito, invocando il termine triennale. La Corte ha osservato che, una volta accertata definitivamente la notifica del 6.9.2016, non risulta decorso il termine triennale alla data della successiva notifica del 24.11.2018. Il ricorso è stato integralmente rigettato; nulla sulle spese per mancata costituzione delle intimate, con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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