Inammissibile il ricorso per cassazione con motivo innominato e cumulativo (Cass. civ. Sez. V n. 6585 del 12.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione il cui unico motivo cumuli, in modo inestricabile, censure di vizio motivazionale e doglianze per violazione di legge, senza che le stesse siano riferibili ad alcuna delle ragioni tassativamente previste dall’art. 360, primo comma, cod. proc. civ. e senza che siano enucleabili le norme di legge asseritamente violate. La censura è altresì inammissibile quando non sia pertinente rispetto alla statuizione impugnata e violi i principi di specificità e autosufficienza, non essendo indicati né riprodotti gli atti dai quali risulterebbe la dedotta qualità soggettiva. Il controricorso notificato tardivamente è dichiarato inammissibile.

Il Fatto

La ricorrente, in proprio e nella qualità di socia nonché liquidatrice di una società a responsabilità limitata, impugna per cassazione, con un unico motivo, la sentenza della Commissione tributaria regionale che, in riforma della decisione di primo grado, aveva confermato l’avviso emesso dall’Agenzia delle entrate per Iva, Ires e Irap relativi all’anno 2007.

Il giudice di appello aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso introduttivo perché proposto da soggetto già estinto, non risultando neppure che la ricorrente avesse rivestito la qualità di socia. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. La questione giunge in cassazione per verificare la legittimazione della ricorrente e la correttezza della declaratoria di inammissibilità.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, la Corte dichiara inammissibile il controricorso, in quanto notificato tardivamente in data 20 dicembre 2016, a fronte dell’intervenuta ricezione della notifica del ricorso il 4 novembre 2016.

Nel merito, l’unico motivo di ricorso denuncia contraddittorietà della motivazione e violazione o falsa applicazione delle norme di diritto. La ricorrente lamenta l’erroneità della decisione per aver il giudice di appello escluso la sua legittimazione in quanto socia, posto che tale qualità sarebbe risultata dall’atto di appello notificato dall’Ufficio, e rileva la tardività dell’eccezione sollevata per la prima volta in appello.

La Corte ritiene il motivo, e quindi il ricorso, inammissibile per plurime ragioni. In primo luogo, il motivo è del tutto innominato, non essendo riferibile ad alcuna delle ragioni di ricorso tassativamente stabilite dall’art. 360, primo comma, cod. proc. civ. Le censure sono, in secondo luogo, inestricabilmente connesse, cumulando vizi motivazionali e censure per violazione di legge, senza che siano enucleabili le norme asseritamente violate.

Inoltre, le doglianze non sono in alcun modo pertinenti rispetto alla statuizione del giudice di appello, che ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo perché proposto da soggetto che non rivestiva la qualità di giusta parte del processo e dal quale non emergeva che la liquidatrice avesse rivestito la qualità di socia, restando privo di rilievo che, in ipotesi, l’atto di gravame fosse riferito alla parte in qualità di socia della società estinta.

La doglianza, infine, viola i principi di specificità e autosufficienza, non essendo stati indicati né riprodotti in ricorso gli atti dai quali sarebbe risultata l’avvenuta spendita della qualità di socia con il ricorso introduttivo del giudizio. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, senza statuizione sulle spese attesa l’inammissibilità del controricorso. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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