Imposta scommesse, metodo forfettario applicabile dal 2016 (Cass. civ. Sez. V n. 25426 del 16.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta unica su concorsi pronostici e scommesse, il metodo di determinazione forfettaria dell’imponibile, coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l’esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d’imposta antecedente, con l’aliquota massima stabilita dall’art. 4, comma 1, lett. b), n. 3.1), d.lgs. n. 504 del 1998, previsto dall’art. 1, comma 644, lett. g), legge n. 190 del 2014, si applica a tutti i soggetti non collegati al totalizzatore nazionale che non aderiscono al regime di regolarizzazione ovvero che, avendovi aderito, ne sono decaduti, ma solo a decorrere dal 1° gennaio 2016, termine prorogato dall’art. 1, comma 926, legge n. 208 del 2015. Per i periodi d’imposta precedenti, e dunque per il 2015, continua ad applicarsi, anche ai soggetti non regolarizzati, il metodo di calcolo di cui all’art. 24, comma 10, d.l. n. 98 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011. La proroga del termine di operatività del criterio forfettario non è condizionata all’adesione del contribuente alla procedura di emersione entro il nuovo termine.

Il Fatto

Una società esercente l’attività di raccolta scommesse con sede all’estero impugnò davanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma un avviso di accertamento relativo all’anno 2015. L’Ufficio contestava il mancato versamento dell’imposta unica sulle scommesse di cui al d.lgs. n. 504 del 1998, quale soggetto obbligato in solido con il titolare di un centro di trasmissione dati operante per conto di un bookmaker privo di concessione, irrogando le relative sanzioni.

Il primo giudice accolse parzialmente il ricorso, rilevando che il metodo forfettario di determinazione della base imponibile invocato dall’Ufficio era applicabile solo dal 1° gennaio 2016, per effetto della modifica recata dall’art. 1, comma 926, lett. d), legge n. 208 del 2015, e non all’anno d’imposta oggetto di accertamento. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado respinse sia l’appello principale del bookmaker sia quello incidentale dell’Agenzia. Quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il motivo è dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato. La ricorrente muoveva dall’assunto che la Corte regionale avesse fondato il rigetto su una ragione diversa da quella del primo giudice, e comunque contraddittoria. La Corte rileva che la sentenza d’appello afferma espressamente che l’appello incidentale non riesce a scalfire la correttezza della conclusione raggiunta sul punto dalla CTP: manca dunque qualsiasi divergenza tra le due decisioni in tema di quantificazione dell’imposta.

Quanto all’affermazione secondo cui nessuno spazio vi sarebbe per determinare l’imposta con metodi induttivi, la Corte la qualifica come mero refuso, dovendosi intendere il riferimento ai metodi analitici. Il criterio di cui all’art. 1, comma 644, lett. g), legge n. 190 del 2014 è infatti un criterio induttivo-forfettario. Sul punto la sentenza d’appello non è corretta, poiché la determinazione su imponibile forfetario non esclude la prova contraria del contribuente sull’effettivo ammontare delle giocate, come chiarito da Cass. n. 7673/2025 e Cass. n. 9346/2026. Tale osservazione resta però un mero obiter dictum, che non incide sul nucleo della decisione, incentrato sull’obbligo dell’Ufficio di ricalcolare l’imposta con il criterio dell’art. 24, comma 10, d.l. n. 98 del 2011.

Sul secondo profilo, la Corte ricostruisce l’evoluzione normativa. L’art. 1, comma 643, legge n. 190 del 2014 disciplinava la regolarizzazione dei soggetti attivi al 30 ottobre 2014 che offrono scommesse in Italia senza collegamento al totalizzatore nazionale. Il successivo comma 644 dettava obblighi e divieti per i soggetti non regolarizzati o decaduti, prevedendo alla lett. g) l’imposta su imponibile forfetario, con decorrenza originaria dal 1° gennaio 2015.

L’art. 1, comma 926, legge n. 208 del 2015 ha prorogato i termini originari, sostituendo il 1° gennaio 2015 con il 1° gennaio 2016. Trattandosi di proroga, le nuove modalità si applicano dal 1° gennaio 2016 nei confronti di tutti i soggetti non regolarizzati, a prescindere da quando abbiano iniziato l’attività e dall’adesione entro il nuovo termine del 31 gennaio 2016. Per i periodi precedenti resta fermo, anche per i non regolarizzati, il metodo dell’art. 24, comma 10, d.l. n. 98 del 2011. La tesi della ricorrente, che subordina la perdurante applicazione di quest’ultimo criterio all’adesione alla regolarizzazione, è priva di riscontro nel testo normativo, non essendo l’intento del legislatore quello di favorire l’operatore regolarizzato, ma di spostare in avanti di un anno il termine di regolarizzazione e quello di operatività del nuovo metodo. La Corte regionale ha quindi fatto buon governo dei principi, e il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis, terzo comma, c.p.c., al pagamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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