Iscrizione Cassa geometri per il dipendente che impiega competenze professionali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14602 del 30.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di iscrizione alla Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri e la relativa pretesa contributiva non si fondano sulla presunzione di esercizio della libera professione derivante dalla sola iscrizione all’albo, né su previsioni statutarie derogatorie rispetto alla norma primaria. Il parametro di assoggettamento è la connessione fra l’attività da cui deriva il reddito e le conoscenze professionali su cui essa si regge: anche l’attività svolta in regime di lavoro subordinato giustifica l’iscrizione quando il dipendente impieghi il bagaglio conoscitivo proprio della professione, restando esclusa solo l’attività estranea alla professione stessa. La continuità e l’esclusività dell’esercizio libero professionale non costituiscono presupposti dell’obbligo, che sussiste pure in presenza di iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria.
Il Fatto
Un geometra iscritto all’albo, dipendente con qualifica impiegatizia e poi dirigenziale di società operanti nel settore delle costruzioni e assicurato presso l’INPS, ha impugnato l’iscrizione alla Cassa geometri per gli anni dal 2008 al 2012 e la pretesa contributiva recata da una cartella di pagamento notificata nel 2015.
La Corte d’appello di Potenza ha confermato il rigetto della domanda, valorizzando il concreto impiego delle competenze professionali nell’attività lavorativa, attestato dalla documentazione prodotta in primo grado. Il geometra ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo l’illegittimità della normativa statutaria e il malgoverno del riparto dell’onere probatorio. La Cassa ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i due motivi, avvinti da connessione, e li dichiara infondati. Il primo motivo censura la prevalenza attribuita all’art. 5 dello Statuto della Cassa sull’art. 22 legge n. 773/1982, con lamentata delegificazione e ampliamento della platea degli iscritti.
La Corte rileva che la sentenza impugnata non ha fondato l’obbligo di contribuzione sulla norma statutaria, bensì sull’effettivo impiego delle competenze dell’iscritto nell’esercizio della sua attività principale. Le censure sui limiti dell’autonomia normativa della Cassa privatizzata, sul numerus clausus dei provvedimenti impositivi e sulla prospettata abrogazione implicita della norma primaria risultano pertanto non pertinenti alla ratio decidendi.
La Corte territoriale, inoltre, non ha fatto leva sulla presunzione collegata all’iscrizione all’albo, ma su una prova documentale acquisita sin dal primo grado: le attestazioni di servizio datoriali da cui emerge lo svolgimento di attività conformi alla specialità di geometra. Si tratta di prestazioni contigue a quelle libero professionali in senso stretto, che richiedono le medesime competenze tecniche.
La continuità, chiarisce la Corte, si rinviene all’interno dell’attività espletata mediante l’impiego del proprio bagaglio di competenze, posto a frutto nel rapporto di lavoro dipendente. Non rileva quindi la discontinuità degli atti tipici compiuti all’esterno delle mansioni.
Quanto alla compresenza con l’iscrizione all’INPS, l’art. 22, secondo comma, legge n. 773/1982 la esclude espressamente, trattandosi di attività distinte. Sul secondo motivo, la Corte stigmatizza la dedotta violazione dell’art. 2697 c.c.: la presunzione semplice ammette prova contraria e i rimedi probatori censurati si basano su documenti prodotti dalla stessa parte privata. Non ricorre alcuna inversione dell’onere probatorio, né alcuna delle ipotesi denunciabili. Segue il rigetto del ricorso, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.