Vittime del dovere: interessi legali sulle differenze economiche (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14603 del 30.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le prestazioni economiche riconosciute in favore delle vittime del dovere e dei soggetti equiparati, nel loro complesso, hanno natura assistenziale e sono soggette, in caso di ritardato adempimento, al regime degli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dal momento di scadenza del termine previsto per l’adozione del provvedimento sulla domanda. La rivalutazione monetaria annuale prevista dall’art. 8, commi 1 e 2, l. n. 302/1990 assolve una funzione diversa: mantiene inalterato nel tempo il valore reale della speciale elargizione una tantum, senza esaurire il ristoro del ritardo nell’adempimento. Non trova quindi applicazione, per le prestazioni in questione, il regime del cumulo tra rivalutazione e interessi proprio dell’art. 442 cod. proc. civ., ma quello speciale richiamato dall’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994.

Il Fatto

La vicenda riguarda un ufficiale dell’Esercito Italiano, già riconosciuto in sede amministrativa quale soggetto equiparato alle vittime del dovere, al quale era stata accertata una riduzione permanente della capacità lavorativa secondo i criteri del d.P.R. n. 181/2009, in luogo di quelli del precedente d.P.R. n. 243/2006 applicati dalla Commissione medica.

La Corte d’appello aveva confermato la decisione di primo grado che, accertata la maggiore invalidità, aveva condannato l’amministrazione al pagamento delle differenze sul trattamento economico, oltre interessi legali decorrenti dal centoventesimo giorno successivo alla domanda amministrativa. Il Ministero ha impugnato per cassazione deducendo che la normativa di riferimento prevedeva la sola rivalutazione monetaria, senza interessi.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è infondato. Il Collegio muove dalla premessa che il riconoscimento dello status di vittima del dovere o di soggetto equiparato comporta l’attribuzione di plurimi benefici economici: la speciale elargizione una tantum, l’assegno vitalizio e lo speciale assegno vitalizio, ciascuno con il proprio meccanismo di adeguamento.

La censura del Ministero si concentra sull’art. 8, comma 2, l. n. 302/1990, che — osserva la Corte — si riferisce esclusivamente alla rivalutazione della speciale elargizione e non anche agli assegni vitalizi, per i quali le leggi attributive prevedono altri meccanismi, tra cui la perequazione automatica. La norma richiamata, quindi, non esaurisce il ristoro del ritardo.

Chiariti i limiti della censura, il Collegio distingue nettamente la funzione dell’art. 8 l. n. 302/1990 — mantenere inalterato nel tempo il valore reale dell’importo fissato dal legislatore — da quella di interessi e rivalutazione dovuti in caso di inadempimento o adempimento non corretto. Solo questi ultimi, e non l’adeguamento fisiologico, costituiscono la risposta dell’ordinamento al ritardo.

Poiché le prestazioni in favore delle vittime del dovere hanno natura assistenziale, trova applicazione il regime dell’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, che richiama l’art. 16, comma 6, l. n. 412/1991: gli interessi decorrono dalla scadenza del termine per l’adozione del provvedimento sulla domanda e sono portati in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno.

Il Collegio dichiara espressamente di non dare continuità all’indirizzo di Cass. n. 2664/2025, che aveva richiamato il regime generale dell’art. 442 cod. proc. civ. e il cumulo tra rivalutazione e interessi. La sentenza impugnata, che ha riconosciuto gli interessi legali dalla domanda amministrativa, si sottrae pertanto alle censure. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per la novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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