Rigetto dei ricorsi per mancata riproposizione e giudicato implicito (Cass. civ. Sez. II n. 12936 del 13.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, la proposizione in via principale di un ricorso successivo al primo non lo rende improcedibile, poiché, per l’unicità del processo di impugnazione avverso la stessa sentenza, ogni ricorso successivo si converte in ricorso incidentale, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante. La decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla questione che ne costituisca la premessa logica, poiché una questione può ritenersi decisa solo se abbia formato oggetto di discussione in contraddittorio. Ne consegue che una pronuncia di primo grado che, senza affermare espressamente l’ammissibilità di una domanda riconvenzionale, la rigetti per ragioni di merito, non implica alcuna statuizione implicita sull’ammissibilità; il giudice d’appello conserva quindi il potere, e il dovere, di rilevare d’ufficio l’inammissibilità di detta domanda, pur in assenza di appello incidentale della parte rimasta vittoriosa sul merito.

Il Fatto

Una società proponeva opposizione al decreto ingiuntivo che le aveva intimato il pagamento di un corrispettivo per la fornitura e posa in opera di coperture laterali. L’opponente deduceva che l’opera non era stata eseguita a regola d’arte e chiedeva la revoca del decreto, la riduzione del prezzo e di essere autorizzata a chiamare in causa il committente per la manleva. Il committente, costituitosi, proponeva domanda risarcitoria per i danni da allagamento.

Il Tribunale di Rimini respingeva l’opposizione e accoglieva la manleva del committente. La Corte d’appello di Bologna rigettava sia il gravame principale del committente sia quello incidentale della società. Avverso tale sentenza il committente e la società proponevano distinti ricorsi per cassazione.

La Motivazione della Corte

La resistente eccepiva l’improcedibilità del ricorso della società, in quanto proposto tardivamente e in via principale anziché incidentale. L’eccezione è respinta: la comunicazione invocata non è idonea a fare decorrere il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., e la proposizione in via principale non rende improcedibile il ricorso successivo, che si converte in ricorso incidentale per l’unicità del processo di impugnazione.

Il ricorso principale del committente è articolato in quattro motivi. Il primo denuncia extra petizione ai sensi dell’art. 112 c.p.c. e art. 360, n. 4, c.p.c., per avere la Corte d’appello confermato una domanda di manleva non riproposta. Il motivo è infondato, perché la domanda era stata accolta in primo grado e non doveva essere riproposta ai sensi dell’art. 346 c.p.c.

Il secondo motivo contesta l’inammissibilità delle domande per tardiva costituzione, ex artt. 167 e 112 c.p.c. Il motivo è infondato: la Corte d’appello ha dichiarato inammissibili le domande, non le semplici difese, che non possono ricomprendere la richiesta al giudice di un bene della vita. Il terzo motivo, in tema di codice del consumo e artt. 1666 e 1667 c.c., è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi, avendo la Corte d’appello ritenuto l’opera eseguita a regola d’arte anche applicando le norme a tutela del consumatore.

Il quarto motivo è infondato. La Corte aderisce all’orientamento secondo cui la decisione di merito non comporta giudicato implicito sulla premessa logica, poiché una questione è decisa solo se discussa in contraddittorio (Cass., sez. un., n. 7925/2019). Una pronuncia di primo grado che rigetti nel merito una domanda riconvenzionale senza affermarne l’ammissibilità non implica statuizione implicita sull’ammissibilità: il giudice d’appello conserva il potere e il dovere di rilevare d’ufficio l’inammissibilità (Cass. n. 7941/2020).

Il ricorso incidentale della società è rigettato: la sentenza non è affetta da omessa pronuncia, avendo la Corte d’appello rigettato l’appello incidentale per assenza di vizi imputabili all’impresa esecutrice, e il secondo motivo si sostanzia in una inammissibile critica all’accertamento in fatto. Le spese tra ricorrenti sono compensate, con condanna in favore della controricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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