Revocazione ordinanza di inammissibilità ed estinzione per rinuncia (Cass. civ. Sez. III n. 12935 del 10.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di revocazione proposto contro l’ordinanza della Corte di cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso, la sopravvenuta rinuncia al ricorso, sottoscritta dalle parti rinuncianti e dai loro difensori e accettata dalla parte resistente, determina l’estinzione del giudizio di cassazione. La declaratoria di estinzione segue il regime dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., che in tal caso impone la compensazione delle spese. La rinuncia, intervenuta prima della celebrazione dell’adunanza camerale, prevale sull’esame dei motivi di revocazione e preclude ogni pronuncia sul merito dell’impugnazione.
Il Fatto
Con sentenza del 28 novembre 2018 la Corte d’appello di Lecce, rigettando l’impugnazione proposta dal locatore, aveva confermato la decisione del Tribunale che, sulla base dell’operatività della clausola risolutiva espressa apposta al contratto, aveva dichiarato la risoluzione del contratto di locazione di un complesso immobiliare concesso all’Università degli Studi del Salento e aveva condannato il locatore a restituire i canoni indebitamente percepiti.
Avverso tale sentenza il locatore aveva proposto ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile con ordinanza del 9 novembre 2022, n. 32988. Contro quest’ultima gli eredi del ricorrente, nel frattempo deceduto, hanno proposto ricorso per revocazione. Hanno resistito con controricorsi il Comune di Lecce e un’altra erede, mentre l’Università si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale.
La Motivazione della Corte
Prima della celebrazione dell’adunanza camerale è stata depositata dichiarazione di rinuncia al ricorso da parte sia dei ricorrenti sia della controricorrente che ne aveva chiesto, in via adesiva, l’accoglimento. La Corte rileva che la rinuncia è sottoscritta dalle parti rinuncianti e dai loro difensori e che è intervenuta l’accettazione dell’Università degli Studi del Salento, con sottoscrizione digitale dell’Avvocatura Erariale.
L’accettazione della rinuncia da parte della resistente rende incontestabile il venir meno dell’interesse alla decisione e preclude l’esame dei motivi di revocazione. Il giudizio di cassazione va pertanto dichiarato estinto per rinuncia.
Quanto alle spese, la Corte applica il criterio legale dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., che nella specie impone la compensazione integrale. La decisione non investe il merito della vicenda contrattuale né la validità dell’ordinanza impugnata, ma si esaurisce nella definizione del rapporto processuale per fatto sopravvenuto.
La declaratoria di estinzione assorbe ogni altra questione, comprese quelle relative all’ammissibilità del ricorso per revocazione, che resta così non esaminata.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.