Il giudizio ex art. 702-bis c.p.c. è giudizio ordinario di cognizione ai fini della liquidazione dei compensi (Cass. civ. Sez. II n. 592 del 10.01.2026)
Il giudizio introdotto ex art. 702-bis c.p.c. è un ordinario giudizio di cognizione, sia sul piano procedimentale che sistematico. Ne consegue che la liquidazione dei compensi del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio va effettuata applicando la tabella dei parametri prevista per i giudizi di cognizione, e non quella relativa alla volontaria giurisdizione.