Fringe benefits agli amministratori: nullità per difetto assoluto di motivazione sulla quantificazione (Cass. civ. n. 488 del 09.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La riconduzione dei compensi in natura (c.d. fringe benefits) al reddito di lavoro autonomo ex art. 50, comma 1, lett. c-bis), TUIR non integra alcuna immutazione della causa petendi, potendo il giudice di appello dare ai fatti la corretta qualificazione giuridica. È nulla per difetto assoluto di motivazione la sentenza che, nel confermare l’accertamento di un maggior reddito, ometta di esaminare le doglianze relative alla quantificazione del normale valore di mercato del bene concesso in godimento, ai sensi dell’art. 67, lett. h-ter), TUIR. Non dispiega efficacia di giudicato esterno nel giudizio relativo al socio l’accertamento con adesione definito dalla società, trattandosi di res inter alios acta.

Il Fatto

In relazione agli anni di imposta 2012 e 2013, l’Agenzia delle entrate notificava a un contribuente, presidente del consiglio di amministrazione di una società, due avvisi di accertamento per il recupero a tassazione di maggiori redditi. Le pretese riguardavano, da un lato, i compensi in natura consistenti nel godimento di un’imbarcazione di lusso concessa in locazione finanziaria alla società; dall’altro, gli utili extracontabili che la società, a ristretta base partecipativa, aveva definito con atti di adesione.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva le doglianze del contribuente, ritenendo i fringe benefits riconoscibili ai soli lavoratori subordinati e parasubordinati, non agli amministratori. La Commissione tributaria regionale, invece, accoglieva l’appello dell’Ufficio, condannando il contribuente alle spese. Avverso tale pronuncia, il contribuente proponeva ricorso per cassazione con sei motivi.

La Motivazione della Corte

Nel primo motivo, il ricorrente lamentava che l’Agenzia avesse proceduto in appello a una “integrazione postuma” degli atti impositivi, ricondotti nell’originario accertamento all’art. 51, comma 3, TUIR e successivamente inquadrati nell’art. 50, comma 1, lett. c-bis), TUIR. La Corte ha dichiarato la censura inammissibile per la mescolanza di profili eclettici, nonché infondata, poiché la qualificazione dell’attività di amministratore era già contenuta negli avvisi e il giudice di appello ha correttamente applicato il principio iura novit curia, senza alterare la causa petendi.

Il secondo motivo è stato accolto. La Corte ha ritenuto nulla per difetto assoluto di motivazione la sentenza impugnata per non aver affrontato le specifiche doglianze del contribuente sulla quantificazione del normale valore di mercato dell’imbarcazione, ex art. 67, lett. h-ter), TUIR, concernenti il ricarico di canoni di locazione finanziaria, polizze assicurative e spese di manutenzione in periodi di mancato utilizzo in navigazione.

Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili. Quanto al terzo, l’apparente violazione dell’art. 2697 c.c. celava una richiesta di rivisitazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità. Quanto al quarto, la Corte ha precisato che gli accertamenti con adesione conclusi dalla società costituiscono res inter alios acta e non possono essere invocati come parametro di parità di trattamento, essendo privi di efficacia di giudicato esterno nei confronti del socio.

Il quinto motivo è stato accolto. La sentenza è stata cassata per l’omessa motivazione in ordine alla presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, avendo la CTR frainteso la questione confondendola con i costi dei compensi in natura. Il sesto motivo è rimasto assorbito. La Corte ha quindi disposto la cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui è rimessa la liquidazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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