Omesso esame delle prove e vizio di motivazione: inammissibilità del ricorso per Cassazione (Cass. civ. Sez. 3 n. 8359 del 03.04.2026)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, con riferimento all’art. 360, n. 5, c.p.c., non indichi il fatto storico decisivo omesso, il dato da cui risulti esistente, e la sua decisività, ovvero che censuri la valutazione delle prove, sindacabile solo nei limiti del vizio di motivazione.