Condanna alle spese della parte evocata senza necessità processuale (Cass. civ. Sez. 3 n. 4998 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La regola generale della soccombenza di cui all’art. 91 cod. proc. civ. si fonda sul principio di causalità, in base al quale è obbligata a rimborsare le spese processuali la parte che, dando inizio al processo o resistendo con argomenti non rispondenti a diritto, ha dato causa alla lite. Ne consegue che la parte la quale abbia convenuto in giudizio un soggetto di propria iniziativa, senza che sussistesse un’ipotesi di litisconsorzio necessario, formulando nei suoi confronti una domanda condizionata al rigetto di quella principale, è soccombente rispetto a tale convenuto allorché il presupposto logico della domanda si riveli fallace, e deve esserne condannata alla refusione delle spese. La parte condannata alla refusione delle spese processuali difetta, invece, di interesse a impugnare il capo di sentenza che dispone la distrazione delle stesse in favore del difensore della controparte, atteso che tale statuizione incide esclusivamente sui rapporti interni tra la parte vittoriosa e il suo patrocinatore.
Il Fatto
A seguito di un sinistro stradale, la danneggiata aveva ceduto alla società attrice una porzione del proprio credito risarcitorio, sino a concorrenza di una determinata somma, in luogo del pagamento del corrispettivo dovuto per il noleggio di un’autovettura, ai sensi dell’art. 1198 cod. civ. La cessionaria aveva convenuto in giudizio il responsabile civile e la compagnia assicuratrice per ottenere il pagamento, ma con il medesimo atto di citazione aveva proposto, in via alternativa e condizionata alla reiezione della domanda principale, domanda di condanna anche nei confronti della cedente per il pagamento del corrispettivo del noleggio.
Il Giudice di pace aveva accolto la domanda principale, condannando il responsabile e l’assicuratore, senza statuire sulla domanda nei confronti della cedente. In sede di appello, la sentenza era stata riformata solo in punto di spese, con la condanna della società attrice alla refusione delle spese del primo grado in favore della cedente, rimasta estranea all’esito della lite.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha scrutinato l’unico motivo di ricorso, concernente la violazione degli artt. 91, 92 e 93 cod. proc. civ., che conteneva in realtà due distinte censure. Con la prima, la ricorrente contestava la propria condanna alle spese in favore della cedente, essendo risultati soccombenti unicamente i debitori ceduti. La seconda censura riguardava l’erroneità della distrazione delle spese disposta in favore del difensore della controparte.
Quanto alla prima doglianza, la Corte l’ha ritenuta infondata, richiamando il principio di causalità che fonda la responsabilità per le spese processuali. La società ricorrente aveva evocato in giudizio la cedente di propria iniziativa, non essendovi alcuna necessità di integrità del contraddittorio. La domanda nei suoi confronti, avente ad oggetto l’adempimento dell’obbligazione per la cui estinzione era stato ceduto il credito, presupponeva implicitamente l’accertamento dell’inefficacia della cessione o della insussistenza o incapienza del credito trasferito. L’esito della lite ha tuttavia rivelato tale presupposto fallace, rendendo la sua evocazione in giudizio priva di ragion d’essere. La Corte ne ha pertanto desunto che il carico delle spese sopportate dalla convenuta dovesse essere ascritto alla parte che l’aveva ingiustificatamente chiamata in giudizio.
La seconda doglianza è stata invece dichiarata inammissibile. Il soccombente condannato alla refusione delle spese difetta di interesse ad impugnare il capo di sentenza che dispone la distrazione delle stesse in favore del difensore della parte vittoriosa, poiché tale statuizione incide unicamente sui rapporti tra quest’ultima e il suo patrocinatore e non aggrava in alcun modo la posizione giuridica del soccombente.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.