La transazione va letta secondo il senso letterale dell’accordo (Cass. civ. Sez. 3 n. 21882 del 26.06.2026)
In tema di interpretazione del contratto, il senso letterale delle parole, se chiaro ed univoco, prevale su ricostruzioni ermeneutiche che ne tradiscano il dato testuale, rendendo illegittima la scomposizione dell’importo transatto in voci non previste dall’accordo.