L’azione di arricchimento è preclusa dall’esistenza di un rapporto tipico di amministrazione (Cass. civ. Sez. 1 n. 21867 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione generale di arricchimento senza causa ex art. 2041 cod. civ. è soggetta alla sussidiarietà sostanziale di cui all’art. 2042 cod. civ., sicché è proponibile solo quando il soggetto depauperato non possa far valere un’altra azione tipica, ovvero quando questa sia carente ab origine del titolo giustificativo. La tutela ex art. 2041 cod. civ. è invece preclusa quando il pregiudizio trovi causa in un rapporto giuridico che prevede rimedi tipici, ancorché questi non risultino concretamente esperibili o fondati. Il rapporto tra società e amministratore è un rapporto di tipo societario, che esula dall’art. 409 cod. proc. civ. e dagli artt. 36 Cost. e 2389 cod. civ.: il titolo dell’attività è l’atto di nomina, mentre il compenso è stabilito da detto atto o da delibera assembleare. La mancata determinazione del compenso per un periodo successivo a quello previsto non rende l’attività sine causa, ma configura un eventuale inadempimento, azionabile con i rimedi tipici, con conseguente preclusione dell’azione di arricchimento.
Il Fatto
Un soggetto, che aveva ricoperto la carica di presidente del consiglio di amministrazione di una società cooperativa, proponeva domanda arbitrale nei confronti della società per il pagamento di compensi relativi all’attività di amministrazione svolta nel periodo successivo al giugno 2014 e per altre attività prestate. In via subordinata, chiedeva un indennizzo ai sensi dell’art. 2041 cod. civ.
L’arbitro rigettava tutte le domande. La Corte d’appello, pronunciando sull’impugnazione del lodo, dichiarava la nullità dello stesso per omessa pronuncia sulla domanda subordinata di arricchimento e, in sede rescissoria, rigettava tale domanda. Avverso questa sentenza il soggetto proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 2041 e 2042 cod. civ.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione premette che il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale si compone di una fase rescindente, finalizzata all’accertamento delle nullità, e di una fase rescissoria, in cui il giudice procede alla ricostruzione del fatto. Nella fattispecie, avendo la Corte distrettuale dichiarato la nullità del lodo e rigettato nel merito la domanda subordinata, il sindacato di legittimità va riferito agli eventuali vizi della pronuncia resa in sede rescissoria.
Quanto al merito, la Corte ribadisce che il rapporto tra società e amministratore è un rapporto di tipo societario, caratterizzato dall’immedesimazione organica, che esula dall’ambito del lavoro subordinato o parasubordinato e dal contratto d’opera. Il titolo dell’attività dell’amministratore è l’atto di nomina, mentre il compenso, ai sensi dell’art. 2389 cod. civ., è stabilito da detto atto o da una delibera assembleare. Il pregiudizio derivante dalla mancata percezione del compenso è intrinsecamente collegato a tale rapporto tipico.
Nel caso concreto, la delibera del consiglio di amministrazione aveva previsto un compenso fino a tutto il giugno 2014, precisando che «dopodiché dovrà essere rivisto in funzione dello sviluppo cooperativo della società». La Corte osserva che tale circostanza non elimina il titolo del rapporto, ma incide solo sulla concreta configurabilità del diritto al compenso per il periodo successivo, per la cui quantificazione sarebbe stata necessaria un’ulteriore valutazione.
Pertanto, l’attività svolta dopo il giugno 2014 non poteva considerarsi sine causa, ma rappresentava una modalità di esecuzione del rapporto societario. Il ricorrente avrebbe potuto esperire un’azione volta a far constatare l’eventuale inadempimento della società rispetto alla rivalutazione del compenso. L’azione ex art. 2041 cod. civ. risultava, quindi, preclusa, non potendo essere utilizzata per surrogare una tutela contrattuale non spettante o per eludere i limiti propri di un rapporto tipico. Analoghe conclusioni valgono per le attività qualificate «ulteriori», il cui compenso trovava fonte nel verbale del consiglio di amministrazione.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2041 c.c. – Azione generale di arricchimento
- Art. 2042 c.c. – Carattere sussidiario dell'azione
- Art. 2389 c.c. – Compensi degli amministratori