Decadenza dagli incentivi consolidata: la ripetizione dell’indebito appartiene al giudice ordinario (Cass. civ. Sez. Un. n. 21797 del 25.06.2026)
Le Sezioni Unite ribadiscono che, quando il provvedimento di decadenza dagli incentivi per la produzione di energia si è consolidato, la domanda di restituzione delle somme percepite, fondata sull’art. 2033 c.c., non attiene all’esercizio di poteri pubblicistici e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.