La rimessione al primo giudice ha carattere tassativo e l’estinzione dichiarata con sentenza non vi rientra (Cass. civ. Sez. 5 n. 10211 del 19.04.2026)
In tema di contenzioso tributario, le ipotesi di rimessione della causa al giudice di primo grado ex art. 59, comma 1, d.lgs. n. 546/92 hanno carattere tassativo. Non può essere ricondotta alla fattispecie dell’art. 59, comma 1, lett. c), la sentenza che dichiara estinto il processo per difetto di legittimazione ad agire del contribuente fallito, poiché tale ipotesi è circoscritta alla sola estinzione dichiarata in sede di reclamo.