Verifiche fiscali: valida la delega orale e la ratifica tacita del delegato all’accesso (Cass. civ. Sez. 5 n. 10377 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento e verifiche presso i locali destinati all’attività d’impresa, non è necessaria la presenza del titolare, essendo sufficiente la partecipazione di un delegato, cui l’incarico può essere conferito anche oralmente, non essendo prescritti particolari requisiti di forma. L’eventuale attività iniziale svolta dal delegato senza averne i poteri può essere successivamente ratificata anche tacitamente dal contribuente, mediante la partecipazione del delegato all’analisi di quanto rinvenuto e la sottoscrizione del processo verbale di constatazione. La disciplina non trova applicazione per l’accesso presso i locali destinati all’esercizio di arti o professioni, per il quale l’art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972 richiede la presenza del titolare o di un suo delegato.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di un’associazione sportiva dilettantistica, attribuendo all’ente la natura di ente commerciale ai sensi dell’art. 149 TUIR per l’anno d’imposta 2009. Il Fisco contestava la violazione degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti, la mancata indicazione della denominazione “associazione sportiva dilettantistica” nei segni distintivi e l’omessa tenuta della contabilità separata.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, annullando la ripresa relativa alle prestazioni pubblicitarie. La Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello principale dell’Ufficio e accoglieva solo parzialmente quello incidentale della contribuente. L’associazione proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, dedicando particolare attenzione alla questione della legittimazione del soggetto presente all’accesso e alla validità della delega. La ricorrente deduceva il difetto di legittimazione del vice presidente, che aveva rilasciato una delega a una dipendente per la consegna della documentazione, delega ritenuta nulla.
La Suprema Corte ha preliminarmente distinto il vizio di travisamento del fatto probatorio, che trova rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, dall’erronea lettura del fatto prospettata da una parte, che va fatta valere ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 4 o 5, c.p.c. (richiamando Sezioni Unite n. 5792 del 2024).
Sul merito della doglianza, la Corte ha richiamato i principi espressi dalla giurisprudenza convenzionale in materia di legittimità degli accessi. Ha osservato che ciò che rileva è verificare che l’accesso non sia stato connotato da arbitrarietà, tale da conculcare il diritto al rispetto del domicilio presidiato dall’art. 8 CEDU e dall’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Nella specie, l’accesso risultava motivato dalla mancanza di controlli nei precedenti tre anni, riguardava un solo anno d’imposta ed era stato eseguito in un contesto temporale limitato, con oggetto circoscritto alla verifica dell’attività svolta in concreto.
Quanto alla posizione del vice presidente, la Corte ha enunciato il principio secondo cui è sufficiente la partecipazione di un delegato, cui l’incarico può essere conferito anche oralmente. Ha precisato che l’eventuale attività iniziale svolta senza poteri può essere ratificata tacitamente dal contribuente, come avvenuto nella specie attraverso la partecipazione di un proprio delegato all’analisi di quanto rinvenuto e la sottoscrizione del PVC.
Sulle restanti censure, la Corte ha confermato l’orientamento per cui l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti costituisce condizione inderogabile per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali alle associazioni sportive dilettantistiche. Il regime agevolativo, costituendo un’opzione di vantaggio, derogatoria degli ordinari principi contributivi, è soggetto a stretta interpretazione. Il ricorso è stato rigettato con condanna della ricorrente alle spese.
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Nota della Redazione
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