Allevamento di cavalli da corsa non configura attività agricola e il giudicato esterno non opera per imposte periodiche (Cass. civ. Sez. 5 n. 10325 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’attività di allevamento di cavalli da corsa, finalizzata alla partecipazione a competizioni agonistiche, non è qualificabile come attività agricola ai sensi dell’art. 2135 c.c., in quanto autonoma rispetto allo sfruttamento del terreno per la produzione agraria. I premi “al traguardo” corrisposti dall’UNIRE ai proprietari di cavalli da corsa che esercitano attività agonistica costituiscono reddito d’impresa autonomamente tassabile. In materia di imposte periodiche, l’effetto vincolante del giudicato esterno opera solo per fatti aventi efficacia permanente o pluriennale, non per quelli suscettibili di variazione annuale come la qualificazione dell’attività svolta.

Il Fatto

Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate, per l’anno d’imposta 1995, aveva recuperato a tassazione quale reddito d’impresa i premi UNIRE percepiti per i risultati conseguiti dalla propria scuderia in gare ippiche, ritenendo errato l’inquadramento nell’attività agricola. La CTP accoglieva il ricorso, ma la CTR, in riforma, riteneva che l’allevamento dei cavalli fosse finalizzato all’attività agonistica, non collegata allo sfruttamento dei terreni, e quindi non qualificabile come agricola. Avverso tale decisione il contribuente proponeva ricorso per cassazione, deducendo anche l’esistenza di un giudicato favorevole formatosi su altre annualità.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente esaminato l’istanza di estinzione del giudizio per intervenuta adesione alla cd. rottamazione-quater, ex art. 1, commi 231-252, legge n. 197/2022. L’istanza è stata respinta, in quanto l’estinzione è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione, non essendo stata depositata alcuna prova dell’avvenuto pagamento delle somme dovute. Sul punto la Corte richiama le Sezioni Unite n. 5889 del 2026, secondo cui il perfezionamento si realizza con il versamento della prima o unica rata.

Nel merito, la Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi di ricorso, concernenti la violazione dell’art. 32 t.u.i.r. e dell’art. 2135 c.c. I giudici di legittimità hanno confermato l’impostazione della CTR, basata su elementi probatori e presuntivi desumibili dal p.v.c.: il contribuente aveva partecipato nel 1995 a 118 competizioni, ottenendo vincite per complessive lire 81.130.000, e le fatture di acquisto risultavano intestate alla “Scuderia Scarano Graziano”. Tale attività agonistica, secondo la sentenza, è estranea all’attività agraria, conformemente a quanto statuito dalle Sezioni Unite n. 11648 del 1993, in quanto richiede competenze tecniche in un settore sostanzialmente diverso da quello agricolo. La Corte ha precisato che, anche volendo ritenere sussistente un’attività agricola, quella consistente nella partecipazione a gare ippiche a livello agonistico rientra comunque nell’attività d’impresa.

Quanto al terzo motivo, relativo al giudicato esterno formatosi sulle annualità 1998-2001, la Corte ne ha affermato l’infondatezza, correggendo la motivazione della CTR ex art. 384 c.p.c. La declaratoria di inammissibilità degli appelli dell’Ufficio aveva sì determinato il passaggio in giudicato delle pronunce di primo grado, ma tale giudicato non poteva produrre effetti per l’anno 1995. In materia di imposte periodiche, l’efficacia preclusiva del giudicato esterno presuppone che si tratti dei medesimi accertamenti di fatto posti in essere nello stesso quadro normativo. La qualificazione dell’attività come agricola o commerciale non è un elemento stabile, essendo suscettibile di variazione annuale in base alle circostanze concrete, come il numero di gare disputate e i premi vinti.

Il ricorso è stato pertanto integralmente rigettato, senza statuizione sulle spese, essendo il controricorso dell’Agenzia tardivo e quindi inammissibile, con applicazione del raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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