Fideiussione e art 1956 c c clausola di stile non libera creditore (Cass. civ. Sez. III n. 20665 del 24.07.2024)
L’onere del creditore ex art. 1956 c.c. impone di avvisare il fideiussore e di ottenere un’autorizzazione specifica prima di concedere nuovo credito. La clausola contrattuale che scarica sul garante l’obbligo di informarsi non deroga alla norma, né basta la qualità di socio.