Notifica all’avvocato che ha rinunciato al mandato è nulla e non inesistente (Cass. civ. Sez. III n. 20650 del 24.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La notifica effettuata al difensore che ha rinunciato al mandato, presso il domicilio di altro difensore e dunque in luogo errato, è nulla e non inesistente. Essa conserva infatti gli elementi costitutivi essenziali idonei a renderla riconoscibile come notificazione, secondo il criterio delle Sezioni Unite n. 14916 del 2016. L’erronea individuazione del luogo di notificazione e l’indirizzamento a un difensore privo di mandato non integrano le cause di inesistenza, ma costituiscono vizi di nullità, sanabili con efficacia ex tunc per raggiungimento dello scopo, in forza della tempestiva costituzione in giudizio della parte destinataria.
Il Fatto
Una società ha preso in subappalto, insieme ad altra impresa, i lavori di realizzazione di una ferrovia, il cui appalto era stato aggiudicato a una terza società. Nell’ambito del subappalto l’impresa ha maturato crediti verso la committente e li ha ceduti a una società di factoring. La cedente ha poi agito per il pagamento di altre competenze e per il risarcimento dei danni; si è costituita la debitrice ceduta, formulando domanda riconvenzionale, ed è intervenuta la cessionaria per far valere il credito ceduto.
Il Tribunale di Udine ha dichiarato improcedibili alcune domande, essendo una delle società nel frattempo sottoposta ad amministrazione straordinaria, e ha rigettato la domanda della cessionaria in ragione dell’eccezione di compensazione. La cessionaria ha proposto appello, ma la Corte d’appello di Trieste ha dichiarato l’impugnazione inammissibile per inesistenza della notifica. Avverso tale pronuncia la cessionaria ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte d’appello aveva ritenuto inesistente la notifica per due ragioni: era stata indirizzata a un difensore che aveva rinunciato al mandato e, comunque, a un indirizzo che non era il suo, bensì quello dell’altro difensore. La ricorrente censura questa ratio sotto molteplici profili: con il primo motivo fa valere la violazione degli artt. 85 cod. proc. civ. e 87 disp. att. cod. proc. civ., sostenendo che la rinuncia al mandato, avvenuta fuori udienza, andava comunicata alle parti; con il secondo prospetta omesso esame di un fatto rilevante; con il terzo contesta la qualificazione del vizio, invocando gli artt. 140 e 156 cod. proc. civ.
I motivi pongono una questione comune, relativa al regime giuridico della notifica. La Corte ritiene fondato il terzo motivo, con assorbimento degli altri due. Il criterio distintivo tra nullità e inesistenza della notificazione è ormai pacifico e trova il proprio fondamento nel principio di diritto delle Sezioni Unite n. 14916 del 2016.
Secondo tale principio, l’inesistenza è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui sia posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione. Tali elementi consistono nell’attività di trasmissione svolta da un soggetto qualificato e nel raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi previsti dall’ordinamento. Ogni altra difformità dal modello legale ricade nella nullità.
La Corte applica il criterio al caso concreto ed esclude che la notifica sia inesistente. L’errore sul luogo e l’indirizzamento al difensore che aveva rinunciato non privano l’atto degli elementi essenziali: la notifica era riconoscibile come tale e non era priva di collegamenti con la società destinataria, che aveva comunque eletto domicilio in quel luogo. Per il luogo di notificazione opera il principio per cui i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso sia privo di collegamento con il destinatario, rientrano sempre nella nullità, come tale sanabile per raggiungimento dello scopo.
Quanto all’indirizzamento al difensore privo di mandato, la Corte richiama Cass. n. 5410 del 2001 e Cass. n. 7073 del 2004: quando la parte ha due difensori e la notifica è fatta a quello che non ha ancora il mandato in sostituzione dell’altro, il vizio è di nullità e non di inesistenza. La Corte estende il principio al caso inverso, in cui la notifica è effettuata al difensore che non ha più il mandato. In entrambi i casi la notifica è rivolta a un difensore privo di ius postulandi, e ciò integra una nullità. Con conseguente sanatoria per raggiungimento dello scopo, in ragione della tempestiva costituzione in giudizio della parte. Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza cassata e rinviata alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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