Censura che non aggredisce la ratio decidendi è inammissibile (Cass. civ. Sez. III n. 11818 del 05.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che proponga censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata è equiparabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366, n. 4), cod. proc. civ. e va dichiarato inammissibile, rilevabile anche d’ufficio. La dedotta violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. non può fondarsi su una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo sull’alleganza che questi abbia disatteso prove legali o abbia recepito senza apprezzamento critico prove soggette a valutazione. L’apprezzamento dei fatti e delle prove resta sottratto al sindacato di legittimità, restando al giudice di merito la scelta delle fonti del proprio convincimento.

Il Fatto

Un professionista aveva ottenuto, nei confronti di un Comune, un decreto ingiuntivo per il compenso delle attività svolte quale responsabile unico del procedimento nella progettazione dei piani di ricostruzione post sisma, peraltro riferibili al territorio di un altro ente chiamato in causa.

Il Comune ingiunto si era opposto, eccependo l’insussistenza del credito e il difetto di legittimazione passiva, e aveva ottenuto la chiamata in causa dell’altro Comune. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione, escludendo che il professionista avesse assolto all’onere probatorio sull’esistenza del diritto e sull’effettività delle prestazioni. La Corte d’appello aveva rigettato sia il gravame principale sia quello incidentale. Il professionista ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Con un unico motivo il ricorrente ha denunciato la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 116 e 132 cod. proc. civ., deducendo l’omessa pronuncia su una domanda formulata in appello e contestando la valutazione delle risultanze istruttorie operata dai giudici di merito.

La Corte ha rilevato che il motivo non si confronta con l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata: non vi è stata alcuna omessa pronuncia, ma una declaratoria di infondatezza del motivo di gravame, fondata sul mancato assolvimento dell’onere probatorio. Trova quindi applicazione il principio per cui la proposizione di censure prive di specifiche attinenze al decisum è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi ex art. 366, n. 4), cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità rilevabile anche d’ufficio.

Il giudice di legittimità ha inoltre escluso che il motivo sia riconducibile al paradigma dell’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., poiché evoca elementi estranei alla motivazione della sentenza impugnata. Quanto all’art. 116 cod. proc. civ., la Corte ha ribadito che la censura non può dedursi per una erronea valutazione del materiale istruttorio, ma solo quando si alleghi che il giudice abbia disatteso prove legali o abbia recepito senza apprezzamento critico elementi soggetti a valutazione.

Le doglianze, volte in definitiva a sindacare nel merito l’apprezzamento delle risultanze istruttorie, sono risultate radicalmente inammissibili: l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, non essendo conferito a questa Corte il potere di riesaminare il merito della causa. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e con i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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