Inammissibile il ricorso che mira a rivalutare i fatti di merito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9521 del 09.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Spettano al giudice di merito la selezione e la valutazione delle prove poste a base della decisione, l’individuazione delle fonti del proprio convincimento e l’assegnazione di prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti. È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione che, deducendo apparentemente una violazione o falsa applicazione di norme di legge, ovvero un vizio di motivazione o di omesso esame di un fatto decisivo, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito. Tale impostazione realizza una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, grado di merito.

Il Fatto

Il Tribunale di Arezzo accertava l’illecita interposizione di manodopera da parte dei formali datori di lavoro di un lavoratore, in relazione all’appalto conferito da una società committente per il servizio di trasporto di effetti postali e vuotatura di cassette. Dichiarava l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale, con inquadramento in un determinato livello del contratto collettivo, condannando la società al pagamento delle differenze retributive.

La Corte d’Appello di Firenze, accogliendo l’appello principale del lavoratore, riconosceva il rapporto di lavoro con la committente a far data dal 1.10.2004, con inquadramento nel livello E del CCNL sino all’1.4.2005 e nel livello D senior da tale data, adeguando la condanna. Avverso tale decisione la committente proponeva ricorso per cassazione, incentrato sulla non genuinità dell’appalto.

La Motivazione della Corte

La società ricorrente censurava la sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 29 d.lgs. n. 276/2003, per avere la Corte territoriale ritenuto sufficiente, ai fini della non genuinità dell’appalto, la fornitura ai dipendenti dell’appaltatore di modelli contenenti direttive di standardizzazione del servizio da parte della committente.

La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile. Ha ricordato come la valutazione delle prove e l’individuazione delle fonti del convincimento appartengano al giudice di merito, che può anche escludere, con giudizio implicito, la rilevanza di una prova senza doverne specificare le ragioni per ogni mezzo istruttorio.

Secondo la Corte, non è ammissibile il ricorso che, pur formalmente deducendo una violazione di legge, miri a una rivalutazione dei fatti già accertati. Un simile uso del mezzo di impugnazione trasforma surrettiziamente il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito, non consentito. Sul punto la Corte richiama Cass. S.U. n. 34476/2019 e le pronunce Cass. n. 8758/2017, n. 20814/2018, n. 15568/2020 e n. 20553/2021.

La Corte ha inoltre rilevato che il giudice di merito non si era basato sulla sola rilevanza dei modelli di pianificazione, ma aveva compiuto una valutazione complessiva e integrata delle prove, valorizzando le testimonianze sull’attività degli autisti, sul controllo esercitato esclusivamente da dipendenti della committente e sull’assenza di elementi conformativi da parte dell’appaltatore, sostanzialmente solo intestatario dei furgoni.

Da ciò l’inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese e raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *