Presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base sociale (Cass. civ. Sez. V n. 3041 del 01.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle società di capitali a ristretta base sociale l’accertamento di maggiori utili non contabilizzati in capo alla società legittima la presunzione di distribuzione pro quota degli stessi ai soci, quale presunzione qualificata, grave, precisa e concorde. Tale presunzione non integra il divieto di doppia presunzione di cui all’art. 2727 cod. civ., poiché il fatto noto non è costituito dai maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e reciproco controllo tra i soci. Essa non è presunzione legale e può essere superata dal socio con la prova, anche presuntiva, che gli utili siano stati accantonati o reinvestiti nella società. Nel giudizio di impugnazione dell’avviso emesso verso il socio non sussiste litisconsorzio necessario con la società e con gli altri soci, ma solo un nesso di pregiudizialità-dipendenza tra l’accertamento sociale e quello del socio.

Il Fatto

La società contribuente e la socia erano destinatarie di verifica fiscale per l’anno d’imposta 2007. L’Ufficio, a seguito di indagini a tavolino sui conti correnti dell’impresa, accertava maggiori utili in capo alla società e notificava un atto impositivo integrativo ex art. 43 d.P.R. n. 600/1973, oltre a un accertamento verso la socia per la sua partecipazione al 99% delle quote, ex art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973, in ragione della presunta distribuzione degli utili extracontabili.

I contribuenti impugnavano separatamente gli avvisi; il giudice di prossimità, previa riunione, rigettava i ricorsi e la decisione era confermata in appello. La società in liquidazione e i due soci ricorrevano così per cassazione affidandosi a sei motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto l’eccezione di difetto di integrazione del contraddittorio per mancato intervento di uno dei soci. Il motivo è infondato: nel giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento emesso verso il socio di società di capitali, avente ad oggetto il maggior reddito da partecipazione, non vi è litisconsorzio necessario tra società e soci, ma unicamente un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra l’accertamento sociale e quello del socio. Il richiamo alle pronunce di legittimità conferma l’orientamento.

Il Collegio dichiara poi inammissibile il motivo sull’arbitraria riunione dei procedimenti e sull’omessa sospensione, per difetto di autosufficienza: il ricorrente non indica in quale atto del giudizio precedente la questione era stata dedotta, impedendo il controllo ex actis.

Nel merito degli utili extracontabili la Corte richiama il ius receptum: la ristrettezza dell’assetto societario implica normalmente reciproco controllo e marcata solidarietà tra i soci, sicché il maggior reddito accertato si presume distribuito pro quota. La presunzione ha valore di presunzione qualificata, grave, precisa e concorde, e non di presunzione legale; resta ferma per il socio la possibilità di provare che gli utili sono stati accantonati o reinvestiti. Il ricorso a tale presunzione non viola il divieto di doppia presunzione, perché il fatto noto è costituito dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo tra i soci, non dai maggiori redditi induttivamente accertati verso la società.

La Corte respinge anche la censura di motivazione apparente e di omessa pronuncia. La sentenza impugnata è chiara nell’illustrare il percorso logico, sia quanto al contraddittorio sia quanto all’attribuzione degli utili; le ulteriori domande restano implicitamente rigettate. La motivazione è solo apparente quando, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione.

Infine il motivo sulla nullità della notificazione degli avvisi a mezzo posta è dichiarato inammissibile perché nuovo: la questione non risulta trattata nella sentenza impugnata né dedotta nei gradi di merito. Il ricorso è rigettato, con sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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