Certificati bianchi non tracciabili e danno erariale attuale (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 556 del 10.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
I certificati bianchi (TEE) costituiscono beni immateriali fungibili e non numerati, assimilabili al denaro anche nel regime di circolazione; una volta accreditati sul conto proprietà dell’operatore, si confondono con quelli già presenti e non sono più riconducibili all’evento che li ha originati. Ne deriva che, accertato l’illegittimo conseguimento dei titoli e la loro mancata restituzione al Gestore, il danno erariale è concreto e attuale, senza che occorra provare la successiva circolazione né la tracciabilità dell’incasso. Sul piano soggettivo, risponde a titolo di dolo chi, per la carica ricoperta, ha violato gli obblighi di predisposizione, conservazione e rendicontazione della documentazione tecnica a fronte dei controlli ex post, restando irrilevante la durata dell’incarico e la distanza temporale dalle falsificazioni a monte. La solidarietà passiva non impone una condanna in solidum per l’intero, potendo il giudice graduare le quote secondo il diverso apporto causale.

Il Fatto

La Procura erariale conviene in giudizio una società e i suoi amministratori succedutisi nel tempo per il pregiudizio patrimoniale subito dal Gestore dei Servizi Energetici, quantificato in oltre 50 milioni di euro. La pretesa riguarda l’indebita percezione, negli anni 2014-2017, di titoli di efficienza energetica conseguenti a dichiarazioni ritenute mendaci e alla mancata conservazione e rendicontazione della documentazione dei progetti di efficientamento.

Il Gestore aveva disposto la decadenza dagli incentivi e intimato la restituzione dei titoli o del controvalore; il contenzioso amministrativo si era consolidato, mentre il fallimento della società aveva fatto emergere ulteriori profili di irregolarità contabile. La società non si costituisce; gli amministratori eccepiscono difetto di giurisdizione, prescrizione, nullità dell’atto introduttivo e assenza di prova del danno. Il Gestore interviene a sostegno della Procura.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma la giurisdizione contabile, pacifica sia verso il percettore privato di contributi pubblici sia verso i suoi amministratori, escludendo la competenza inderogabile del tribunale fallimentare. Infondate sono ritenute le doglianze di nullità dell’atto introduttivo, avendo la Procura indicato puntualmente condotte e criteri di quantificazione, e la richiesta di sospensione, in forza del principio di autonomia del giudizio contabile rispetto a quello penale e civile.

Quanto alla prescrizione, il dies a quo è individuato nella comunicazione del provvedimento di decadenza, con successiva interruzione per la notifica del decreto ingiuntivo e degli inviti a dedurre. Segue poi la disamina del merito, che accoglie solo in parte la domanda.

Il punto centrale attiene alla prova del danno. L’istruttoria, svolta con ordinanze nei confronti della Cassa e del Gestore dei Mercati Energetici, ha chiarito che i certificati bianchi sono beni immateriali fungibili, non numerati, accreditati sul conto proprietà e non più distinguibili secondo l’evento originario; sul mercato organizzato vige l’anonimato degli scambi. Da ciò la Corte desume che la mancata restituzione, accertato l’illegittimo conseguimento, rende il danno concreto e attuale, cristallizzandosi con la definitività della decadenza e delle istanze restitutorie.

Nel merito la Corte accerta la dolosa mancata realizzazione dei progetti e la natura indebita dei titoli, valorizzando anche la relazione del curatore fallimentare. La quantificazione è ridotta, quanto a 17.134 titoli acquistati e rivenduti, per difetto di prova dell’origine fraudolenta: il danno scende così all’importo indicato in dispositivo.

Il riparto segue i criteri della Procura, coerenti con la rilevanza causale delle condotte: una posta è ascritta al primo amministratore per le dichiarazioni mendaci; la restante quota è distribuita in misura prevalente sull’amministratore rimasto in carica più a lungo, che non riscontrò mai le istanze di verifica e restituzione. La Corte ribadisce che la solidarietà opera limitatamente alle quote interne, trattandosi di illecito con contributi eziologici differenziati; sull’importo rivalutato decorrono gli interessi legali dalla notifica dell’invito a dedurre. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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