Mancata riassunzione dopo la questione di legittimità: giudizio estinto (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 550 del 10.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio contabile sospeso per la proposizione della questione di legittimità costituzionale, la mancata riassunzione del processo dopo la pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale che si pronunci sul merito della questione determina l’estinzione del giudizio. L’onere di riassunzione grava sulla parte che aveva interesse alla prosecuzione, non essendo il processo destinato a proseguire d’ufficio. Alla definizione in rito segue la compensazione delle spese di lite, con nulla per le spese di giudizio.
Il Fatto
I ricorrenti, dipendenti in quiescenza dei Servizi di sicurezza dello Stato, hanno chiesto il riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico, mediante inclusione nella base pensionabile di voci retributive percepite in servizio e non valutate dall’Amministrazione nella determinazione del trattamento di quiescenza, con condanna al pagamento delle differenze maturate e degli interessi.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, costituitasi, ha eccepito per taluni il giudicato e per altri la carenza di interesse ad agire, contestando nel merito la fondatezza delle pretese e opponendo la prescrizione. Nel corso del giudizio la Sezione ha sollevato, con ordinanza, questione di legittimità costituzionale della legge n. 124 del 2007, per contrasto con gli artt. 3, 24, 103 e 111 Cost., sospendendo il processo. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 258/2021, ha dichiarato non fondata la questione.
La Motivazione della Corte
Il nucleo della decisione è processuale. Dopo la pubblicazione della sentenza n. 258/2021, i ricorrenti non hanno provveduto a riassumere il giudizio. La Corte dei conti rileva che il processo, sospeso in via incidentale per il vaglio di costituzionalità, non prosegue automaticamente una volta definito l’incidente.
La riassunzione costituisce onere della parte che ha interesse alla definizione nel merito. La sua omissione preclude al giudice di pronunciarsi sulla domanda e impone la definizione del processo in rito, con estinzione del giudizio. La decisione aderisce alla logica dell’art. 297 cod. proc. civ., applicabile al giudizio contabile, secondo cui il processo sospeso deve essere riassunto nel termine previsto, a pena di estinzione.
La caduta del giudizio in rito assorbe ogni altra questione. Restano non esaminate le eccezioni di giudicato e di carenza di interesse, così come le difese di merito sulla prescrizione e sulla inclusione delle indennità nella base pensionabile, oggetto di contrasto tra le parti per effetto del d.P.C.m. n. 1/2008 e del successivo d.P.C.m. n. 1/2011.
La definizione in rito giustifica la compensazione delle spese di lite, con nulla per le spese di giudizio. La Corte dispone infine l’adozione degli accorgimenti di anonimizzazione dei dati identificativi delle parti, ai sensi dell’art. 52, comma 3, d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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