Certificato di agibilità e responsabilità del titolare dei locali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 28773 del 31.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’illecito previsto dall’art. 6 d.l.C.p.S. n. 708/1947, nella formulazione vigente prima della novella dell’art. 1, co. 1097, L. n. 205/2017, può essere commesso non solo da chi sia datore di lavoro o committente dei lavoratori dello spettacolo privi del certificato di agibilità, ma anche da chi, avendo la giuridica disponibilità dei locali, abbia permesso l’esecuzione dello spettacolo ad opera di tali lavoratori. La consapevolezza della mancanza del certificato costituisce elemento soggettivo dell’illecito e va intesa come effettiva conoscenza, non come mera conoscibilità tramite l’ordinaria diligenza. Il relativo onere probatorio incombe sull’ente titolare del potere sanzionatorio; il giudice dell’opposizione, chiamato a ricostruire l’intero rapporto sanzionatorio, può valutare i documenti acquisiti e disporre d’ufficio i mezzi di prova necessari.
Il Fatto
Una società alberghiera e il suo legale rappresentante proponevano opposizione avverso un’ordinanza ingiunzione emessa dall’Ispettorato territoriale del lavoro per aver impiegato lavoratori dello spettacolo privi del certificato di agibilità. Gli opponenti deducevano di aver stipulato con altra società un contratto di appalto per la gestione dei servizi ricreativi e di animazione presso la propria struttura; i lavoratori indicati nel provvedimento erano dipendenti esclusivi dell’appaltatrice.
Il Tribunale rigettava l’opposizione. La Corte d’Appello confermava, ritenendo irrilevante l’appalto, poiché la norma colpisce chiunque faccia agire nei locali di cui abbia la disponibilità lavoratori privi del certificato. I soccombenti ricorrevano per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 6 d.l.C.p.S. n. 708/1947 e sostenendo che l’ambito soggettivo della norma sarebbe circoscritto alle sole imprese legate da un rapporto di lavoro con i lavoratori dello spettacolo.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la disciplina: il certificato di agibilità è rilasciato dall’ente previdenziale all’impresa in regola con gli obblighi contributivi, e la sua mancanza impedisce di utilizzare le prestazioni dei lavoratori dello spettacolo. Il meccanismo rafforza in via indiretta la regolarità contributiva, inducendo il datore ad adempiere.
Su questa base la Suprema Corte ritiene che il destinatario principale della sanzione sia il titolare del rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, perché è il soggetto obbligato al versamento. L’assunto dei ricorrenti è però respinto: l’ambito soggettivo dell’illecito non è ristretto a tale figura.
L’interpretazione letterale è decisiva. La norma elenca in modo omnicomprensivo imprese, enti, associazioni, alberghi ed emittenti, delineando i destinatari del divieto sulla sola base della proprietà o della titolarità di un diritto personale di godimento dei locali. Può quindi essere responsabile anche un soggetto terzo, che non sia datore né committente, perché ha il potere giuridico di impedire l’esecuzione dello spettacolo da parte di chi non abbia il certificato.
L’evoluzione legislativa conferma la lettura. La novella del 2017 ha escluso l’obbligo solo per il datore di lavoro che abbia effettuato regolari versamenti nei confronti dei propri dipendenti; resta fermo l’illecito per il committente di lavoro autonomo e per i soggetti terzi. La Corte richiama Cass. ord. n. 19527/2023 e Cass. n. 3579/1998: l’elemento oggettivo è la condotta di far operare nei locali lavoratori privi del certificato, l’elemento soggettivo è la consapevolezza. Per datore e committente tale consapevolezza è in re ipsa; per il terzo occorre un accertamento concreto, non bastando la sola negligenza.
Poiché i giudici di merito non hanno compiuto alcun accertamento dell’elemento soggettivo, la sentenza è cassata con rinvio, con enunciazione dei principi di diritto sopra richiamati.
Nota della Redazione
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