Indennità di trasferta non sempre esenti da contribuzione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1500 del 21.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le somme erogate a titolo di indennità di trasferta non sono sempre esenti da contribuzione. L’art. 51, comma 5, d.P.R. n. 917/86 pone limiti giornalieri oltre i quali le indennità concorrono a formare il reddito: le trasferte nel territorio comunale, salvo i rimborsi di trasporto documentati; le trasferte fuori dal comune oltre le 90.000 lire e le 150.000 lire per l’estero; i rimborsi analitici oltre le 30.000 e 50.000 lire. Il giudice di merito che ometta qualsiasi accertamento sull’entità delle somme e sull’estensione territoriale della trasferta viola la norma e le attribuisce un contenuto più ampio. Vertendosi in tema di eccezione alla regola dell’assoggettamento contributivo, spetta al datore di lavoro provare la causa di esclusione.
Il Fatto
La controversia origina da un verbale unico di accertamento emesso dall’Inps nei confronti di una società, fondato su due pretese contributive. La prima riguarda l’assoggettamento a obbligo contributivo delle somme corrisposte ai dipendenti a titolo di indennità di trasferta; la seconda concerne l’inesistenza degli sgravi previsti dall’art. 8, legge n. 223/91.
La Corte d’appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha annullato il verbale quanto alla prima pretesa, escludendo la qualifica di trasfertisti dei dipendenti per difetto dei requisiti dell’art. 51, comma 6, d.P.R. n. 917/86, e ha invece confermato la seconda, ravvisando assetti proprietari sostanzialmente coincidenti tra le società e la mancata prova dell’assunzione di lavoratori iscritti alle liste di mobilità. La società ricorre in via principale; l’Inps resiste con ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il ricorso principale è inammissibile. La sentenza impugnata si fonda su una doppia ratio decidendi: la coincidenza degli assetti proprietari e la mancata prova dell’assunzione di lavoratori iscritti alle liste di mobilità. Il motivo censura solo la prima, nulla deducendo sulla seconda.
La Corte richiama il costante orientamento secondo cui l’omessa impugnazione di una delle due ragioni decisive rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa all’altra: divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, nessun annullamento potrebbe derivarne.
Nel merito del ricorso incidentale, i giudici ripercorrono l’art. 51, comma 5, d.P.R. n. 917/86, che detta limiti differenziati a seconda che la trasferta sia nel territorio comunale, fuori di esso o all’estero, e a seconda che si tratti di indennità forfetaria o di rimborso analitico di spese. Ne deriva che le somme per trasferta non sono sempre esenti.
La Corte d’appello non ha compiuto alcun accertamento sull’ammontare delle indennità rispetto ai limiti di legge, né sulla presenza di trasferte entro il comune, fuori di esso o all’estero. Così facendo ha violato la norma, di fatto escludendo sempre l’obbligo contributivo. Sul punto richiama propri precedenti in casi analoghi.
L’accertamento va compiuto nei limiti delle allegazioni e delle prove dedotte dalla società. Il riparto dell’onere probatorio è chiaro: all’ente previdenziale spetta dimostrare che il lavoratore ha ricevuto somme in dipendenza del rapporto; al datore di lavoro provare la causa di esclusione. La sentenza è cassata in accoglimento del ricorso incidentale, con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione.
Nota della Redazione
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