Trasferimento per esubero e licenziamento per rifiuto: onere probatorio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8999 del 04.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di trasferimento del lavoratore, le ragioni tecniche, organizzative e produttive che lo giustificano ai sensi dell’art. 2103 cod. civ. possono essere desunte dagli accordi di solidarietà che documentino la situazione di crisi aziendale e l’esubero di posizioni lavorative nella sede di provenienza. Non è richiesto che il trasferimento sia l’unica soluzione possibile, né che sia inevitabile. La scelta del dipendente da trasferire non è sindacabile nel merito, salvo il controllo sulla conformità della condotta datoriale ai canoni di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., che il giudice compie avendo riguardo alle situazioni personali dei lavoratori interessati. Il giudizio così formulato integra un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità.
Il Fatto
La lavoratrice, addetta a un punto vendita di Roma, era stata destinataria di un trasferimento a Vicenza, comunicato oralmente, nell’ambito di una procedura di riduzione del personale avviata dalla società datrice per fronteggiare un calo di fatturato e gravi condizioni economiche. La procedura si era svolta mediante ricorso al contratto di solidarietà, poi prorogato, e si era chiusa con un esubero di sei posizioni nella sede di origine.
La lavoratrice aveva impugnato il trasferimento, lamentando l’assenza di ragioni tecnico-organizzative, la lesione del diritto alla salute e la violazione del diritto di difesa; aveva poi rifiutato di trasferirsi e si era assentata dal servizio per dieci giorni, con conseguente licenziamento. La Corte d’Appello di Roma, in accoglimento del reclamo della società, aveva rigettato la sua domanda, ritenendo giustificato il licenziamento ai sensi dell’art. 225 c.c.n.l. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente denunciava la violazione dell’art. 2103 cod. civ., dell’art. 171 c.c.n.l. e dell’art. 2697 cod. civ., sostenendo che l’onere di provare le ragioni del trasferimento gravasse interamente sulla datrice di lavoro e che le dichiarazioni unilaterali contenute nell’accordo di solidarietà non potessero assurgere a prova della crisi aziendale.
La Corte ha respinto la censura. Il Collegio ha osservato che dalla ricostruzione dei giudici di merito emergeva che la fase di solidarietà si era conclusa con un esubero accertato di sei posizioni nella sede di provenienza, fronteggiato disponendo il trasferimento nella sede ove esistevano posti vacanti. La ricorrente non contestava che la sede di destinazione fosse la sola con posti disponibili al momento del trasferimento.
La doglianza si risolveva, in realtà, in una diversa lettura delle prove rispetto a quella compiuta dal giudice di appello, al quale è riservata la valutazione del materiale probatorio. L’esubero era stato ritenuto provato sulla base di circostanze fattuali, quali gli accordi di solidarietà, che descrivevano la situazione critica della società: si tratta di accertamento che appartiene al fatto e non è riesaminabile in sede di legittimità. La Corte ha quindi escluso la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e delle norme sul trasferimento.
Con il secondo motivo la ricorrente sosteneva che il datore di lavoro, pur non obbligato per legge o contratto, avesse assunto l’obbligo di svolgere correttamente una procedura di selezione comparativa, con conseguente onere di dimostrarne la trasparenza. Il Collegio ha riconosciuto la validità del principio in astratto, ma lo ha ritenuto non pertinente al caso concreto, poiché la Corte di merito aveva accertato che la società non si era vincolata ad alcuna procedura selettiva.
Il giudice di appello aveva verificato soltanto se la condotta datoriale fosse improntata ai criteri di correttezza e buona fede nella gestione del rapporto, accertando che essa vi si era attenuta avendo riguardo alle situazioni personali dei lavoratori interessati. Anche tale valutazione costituisce accertamento di fatto non censurabile in cassazione, essendo stata compiuta con parametri di equilibrata conciliazione degli interessi contrapposti. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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