Cessata materia del contendere per riliquidazione della pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 201 del 15.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, la sopravvenuta riliquidazione del trattamento da parte dell’Inps, che riconosca il periodo contributivo contestato e liqui i conseguenti interessi e rivalutazione, determina la cessata materia del contendere, ove la parte ricorrente aderisca alla relativa richiesta per sopravvenuta soddisfazione delle proprie ragioni di credito. La pronuncia sul merito è superata dal venir meno dell’interesse alla decisione. La compensazione integrale delle spese è giustificata dalle peculiarità della fattispecie, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c. La contumacia dell’amministrazione regolarmente evocata è preliminarmente dichiarata.

Il Fatto

La ricorrente, già docente di scuola secondaria collocata a riposo con pensione anticipata liquidata con sistema misto, chiedeva il ricalcolo della propria anzianità contributiva per un periodo di servizio — pari a 11 mesi e 27 giorni — non computato nel trattamento liquidato dall’Inps. Deduceva di aver prestato regolarmente servizio con versamento dei relativi contributi.

L’Inps eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, rimettendo alla certificazione del datore di lavoro la verifica dei periodi lavorati. Il Ministero dell’istruzione e del merito, Ufficio scolastico regionale per il Lazio, non si costituiva. Con ordinanza istruttoria la Sezione ordinava all’amministrazione scolastica di fornire notizie sulla copertura previdenziale dei periodi richiesti.

La Motivazione della Corte

Il giudizio ha ad oggetto la rideterminazione del trattamento pensionistico a seguito del riconoscimento del diritto al computo del periodo contestato, nel quale la ricorrente aveva prestato servizio con versamento dei relativi contributi.

Preliminarmente, la Corte dichiara la contumacia del Ministero dell’istruzione e del merito, Ufficio scolastico regionale per il Lazio, che, sebbene regolarmente evocato, non si è costituito in giudizio.

Nel merito, la Corte dichiara la cessata materia del contendere. Nel corso del giudizio l’Inps ha provveduto alla rideterminazione del trattamento pensionistico, riconoscendo il periodo in questione e procedendo alle conseguenti liquidazioni di interessi e rivalutazione.

La ricorrente, dopo aver effettuato le necessarie verifiche e considerata la soddisfazione delle proprie ragioni di credito, ha aderito alla richiesta di cessata materia del contendere, domandando la condanna alle spese dell’Inps. L’Istituto ha chiesto la compensazione.

Stante la concorde richiesta delle parti, in considerazione della soddisfazione del sotteso interesse, la Corte ravvisa i presupposti per la declaratoria. Quanto alle spese, in ragione delle peculiarità della fattispecie, ne dispone l’integrale compensazione ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c. Il giudice dispone infine l’annotazione a tutela della riservatezza ai sensi dell’art. 52, comma 3, d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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