Responsabilità medica erariale e prova acquisita in sede penale (Corte dei Conti Sez. II App. n. 28 del 11.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile il giudice è libero di trarre il proprio convincimento dalle prove formate in altri plessi giudiziari, comprese le prove atipiche e le risultanze della consulenza tecnica assunta in sede penale, senza che rilevi l’estinzione del reato per prescrizione. La transazione con cui l’azienda sanitaria definisce la pretesa del danneggiato è esterna alla fattispecie costitutiva della responsabilità erariale del sanitario e non richiede il suo consenso, purché non sia irragionevole o arbitraria. Il termine di prescrizione dell’azione contabile decorre dal momento dell’effettivo depauperamento patrimoniale dell’ente, coincidente con l’emissione del titolo di pagamento. La condotta gravemente colposa del medico che ometta gli accertamenti diagnostici dovuti concorre causalmente al danno indiretto, anche se intervenuta in un momento cronologicamente distinto da quella di altro sanitario.

Il Fatto

Gli appellanti, all’epoca dirigenti medici di un’azienda sanitaria regionale, rispettivamente medico di pronto soccorso e medico radiologo, venivano condannati in primo grado al pagamento in favore della Regione di una somma complessiva di euro 224.000,00, oltre rivalutazione e interessi. La vicenda traeva origine da un episodio di malpractice sanitaria conclusosi con il decesso di un paziente, a seguito del quale gli eredi ottenevano dall’azienda una definizione transattiva per euro 700.000,00, poi rimborsata dalla Regione.

Il Procuratore regionale conveniva in giudizio tre sanitari per il danno erariale corrispondente alla somma transatta. La Sezione territoriale assolveva uno dei medici per carenza di colpa grave, accertava la responsabilità degli altri due e applicava il potere riduttivo, ponendo a carico di ciascuno un terzo del danno rideterminato. Entrambi i condannati proponevano appello; quella statuizione assolutoria non veniva impugnata dal Procuratore regionale.

La Motivazione della Corte

Riuniti gli appelli ai sensi dell’art. 184, comma 1, c.g.c., la Sezione respinge l’eccezione di inammissibilità per genericità del gravame principale, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui la specificità dei motivi non va intesa in senso formalistico, essendo sufficiente che il giudice d’appello sia posto in condizione di cogliere natura, portata e senso della critica.

Quanto alla prescrizione, la Corte conferma che il dies a quo va individuato nel momento dell’effettivo depauperamento patrimoniale dell’ente, in linea con la sentenza delle Sezioni riunite n. 14/2011/QM, e non nella data del fatto dannoso. Il danno si è concretizzato con l’emissione dei mandati di pagamento e il decorso è stato utilmente interrotto con l’invito a dedurre.

È respinta anche la censura di inopponibilità della transazione. L’accordo definisce soltanto la modalità di estinzione dell’obbligazione verso il terzo e resta estraneo alla fattispecie costitutiva della responsabilità. Il sanitario può censurarne l’irragionevolezza, ma nel caso concreto la scelta si presenta logica e rivolta a prevenire un contenzioso dagli esiti incerti. La Corte esclude inoltre l’applicazione retroattiva dell’art. 9, comma 4, della legge n. 24/2017, che concerne comunque il giudizio di rivalsa e non quello contabile.

Nel merito, la Sezione ribadisce il principio di circolarità delle prove: le risultanze della consulenza tecnica assunta in sede penale mantengono validità nel giudizio contabile, a nulla rilevando l’estinzione del reato per prescrizione. L’assoluzione penale non vincola il giudice contabile, non emergendo indici sintomatici dell’innocenza. È confermata altresì l’inammissibilità della chiamata in causa della compagnia assicuratrice, estranea al rapporto di responsabilità amministrativa.

Sul piano causale, la Corte condivide la valutazione dei primi giudici: la grave negligenza del radiologo, per avere omesso la radiografia in doppia proiezione e gli ulteriori accertamenti, e le avventate dimissioni disposte dall’altro medico, nonostante la sintomatologia invariata, hanno concorso alla produzione dell’evento. La somma delle condotte, ancorché intervenute in tempi diversi, integra il nesso eziologico. La chiarezza del quadro probatorio rende superflua la consulenza tecnica d’ufficio; la riduzione del quantum operata in primo grado è immune da censure.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *