Assegno nucleo familiare al pensionato per inabilità: spetta con prescrizione quinquennale (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 43 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’assegno per il nucleo familiare previsto dall’art. 2 del D.L. n. 69/1988, convertito con modificazioni dalla legge n. 153/1988, compete anche al titolare di pensione e di prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente, sicché la cessazione del rapporto di lavoro per il conseguimento della pensione di inabilità non determina di per sé la perdita del beneficio, restando ferma la verifica dei requisiti reddituali e della composizione del nucleo. Alla pretesa dell’assegno si applica la prescrizione quinquennale, che decorre dalla domanda amministrativa, con la conseguenza che sono prescritti gli importi maturati prima del quinquennio anteriore alla presentazione dell’istanza. Il giudice contabile, accertata la sussistenza dei presupposti, condanna l’ente previdenziale al pagamento degli importi quantificati dal c.t.u. e alle spese di lite secondo soccombenza.

Il Fatto

Il ricorrente, ex dipendente del Ministero della Giustizia in quiescenza, aveva percepito gli assegni per il nucleo familiare durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, in relazione al coniuge e ai figli a carico. Dal giorno in cui è divenuto destinatario di pensione ordinaria diretta di inabilità la prestazione non è stata più corrisposta, pur essendo il ricorrente convinto di possedere i requisiti richiesti dalla normativa di settore.

Con domanda amministrativa inoltrata tramite patronato, il ricorrente ha chiesto all’INPS il trattamento di famiglia per la sola figlia minore, in relazione a un arco temporale pluriennale. L’ente non ha dato alcun riscontro. Il ricorrente ha quindi agito davanti alla Corte dei conti, chiedendo l’accertamento del diritto e la condanna dell’INPS al pagamento degli importi dovuti. L’INPS ha eccepito la prescrizione e il difetto di prova dei requisiti, chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla ricostruzione del quadro normativo. L’art. 3 del D.L. n. 5/1988, reiterato nell’art. 2 del D.L. n. 69/1988 e convertito con modificazioni dalla legge n. 153/1988, ha sostituito dal 1° gennaio 1988 gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia e ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato.

Il dato decisivo è la platea dei destinatari. L’assegno compete, alle condizioni previste dalla normativa richiamata, ai nuclei familiari dei lavoratori dipendenti, dei titolari di pensioni e di prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente, dei lavoratori assistiti dall’assicurazione contro la tubercolosi, del personale statale in servizio e in quiescenza e dei dipendenti e pensionati degli enti pubblici. La disciplina non collega dunque il beneficio alla sola fase attiva del rapporto.

Il riconoscimento e la determinazione dell’importo dipendono dal numero dei componenti il nucleo familiare e dal relativo reddito complessivo: la prestazione è prevista in importi decrescenti per scaglioni crescenti di reddito e cessa in corrispondenza di soglie di esclusione differenziate per tipologia familiare. I livelli di reddito sono rivalutabili annualmente e stabiliti nella tabella allegata alla legge.

Nel caso concreto il ricorrente ha dimostrato, con la documentazione depositata, la sussistenza dei requisiti reddituali e ha provato che la figlia minore era a suo carico fino al raggiungimento della maggiore età, avvenuto l’8 marzo 2019. La Corte ha poi esaminato l’eccezione di prescrizione, rilevando che il ricorrente ha lamentato la cessazione della corresponsione dalla data di conseguimento della pensione, ma ha presentato la formale istanza amministrativa solo il 10 dicembre 2019.

All’ANF va applicata la prescrizione quinquennale, sicché sono prescritti gli importi antecedenti al 10 dicembre 2014. Il diritto è stato quindi dichiarato per il periodo dal 10 dicembre 2014 all’8 marzo 2019. Condivisi i conteggi del c.t.u. — non oggetto di rilievi delle parti — la Corte ha quantificato gli assegni in complessivi euro 3.663,35, comprensivi di sorte, rivalutazione e interessi legali, oltre ulteriori interessi e rivalutazione dal 1° ottobre 2024 al soddisfo, condannando l’INPS anche alle spese di lite e a quelle della consulenza tecnica d’ufficio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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