Decorrenza della pensione privilegiata dal transito nei ruoli civili (Corte dei Conti Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 10.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’art. 191, primo comma, d.P.R. n. 1092/1973, la nozione di “cessazione dal servizio”, quale termine di decorrenza della pensione, non coincide più necessariamente con il congedo e il collocamento a riposo. A seguito dell’art. 14, comma 5, legge n. 266/1999 e del d.m. 18 aprile 2002, il militare giudicato non idoneo al servizio incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio transita nelle aree funzionali civili senza soluzione di continuità. La cessazione dal servizio comprende, dunque, anche la mera fine dell’appartenenza ai ruoli militari per il transito nei ruoli civili, con decorrenza della pensione privilegiata dal primo giorno successivo, ove la domanda sia presentata entro il biennio.
Il Fatto
Il ricorrente, già militare in servizio permanente effettivo, è stato giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per patologia dipendente da causa di servizio. Collocato in aspettativa dal 30 giugno 2009, ha continuato a percepire gli assegni di attività fino al 14 giugno 2011, transitando poi nei ruoli civili dal 15 giugno 2011. La domanda di pensione privilegiata di ottava categoria è stata presentata l’8 marzo 2012.
Con decreti del 2016, del 2017 e del 2020, l’Amministrazione ha riconosciuto la pensione, fissandone però la decorrenza al 1° aprile 2012, primo giorno del mese successivo alla domanda, ai sensi dell’art. 191, terzo comma, d.P.R. n. 1092/1973. Dopo un primo giudizio definito con sentenza n. 129/2021 e l’appello deciso con sentenza n. 469/2023, la causa è stata riassunta davanti al giudice di primo grado.
La Motivazione della Corte
Il giudice affronta anzitutto la rinnovazione della notificazione disposta con ordinanza d’udienza ed eseguita oltre il termine perentorio di dieci giorni. Rileva che, ai sensi dell’art. 176, secondo comma, c.p.c., le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi. La giustificazione del difensore è priva di pregio; prevale tuttavia una soluzione conservativa, per ragioni di economia processuale.
Nel merito, la Corte esamina le singole domande. Quella relativa all’inclusione del periodo di aspettativa nel servizio effettivo era stata già definita con declaratoria di cessazione della materia del contendere nella sentenza n. 129/2021, non appellata sul punto: su tale capo si è formato il giudicato. Analoga sorte per le domande sui benefici combattentistici e sull’aliquota del 44%, già respinte o dichiarate inammissibili e non appellate.
Quanto al ricalcolo della base pensionabile, la Corte esamina il modello PA04 elaborato dal C.U.S.E. nel 2018. La richiesta di includere la tredicesima mensilità delle retribuzioni fisse e continuative è respinta: poiché l’art. 94 d.P.R. n. 1092/1973 prevede già una tredicesima mensilità sulla pensione, il computo della tredicesima stipendiale condurrebbe a un incremento ingiustificato. Sulla voce “retribuzioni accessorie” la domanda è inammissibile, perché priva della specificazione degli elementi di diritto richiesta dagli artt. 152 e 153 c.g.c. La C.T.U. è esclusa, avendo natura esplorativa.
La domanda sulla decorrenza è invece parzialmente accolta. Il Ministero sosteneva che, non essendo stato emesso alcun provvedimento di collocamento in congedo, la decorrenza andava ancorata alla domanda. La Corte osserva che, al tempo del d.P.R. n. 1092/1973, cessazione dal servizio e congedo coincidevano; ma l’evoluzione normativa ha separato i due momenti. La cessazione dal servizio include quindi la fine dell’appartenenza ai ruoli militari per transito nei ruoli civili. Poiché la domanda è stata presentata entro il biennio, la pensione decorre dal 15 giugno 2011.
Respinta l’eccezione di prescrizione quinquennale, la Corte compensa integralmente le spese, condannando l’I.N.P.S. al pagamento delle somme dovute con interessi e rivalutazione secondo la regola dell’assorbimento.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.