Rito abbreviato contabile ed estinzione del giudizio per intervenuto pagamento (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 305 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativo-contabile, il pagamento integrale della somma indicata nel decreto di ammissione al rito abbreviato integra la fattispecie a formazione progressiva di definizione del giudizio prevista dall’art. 130, commi 7 e 8, c.g.c. La natura deflattiva del rito, unitamente al contegno processuale del convenuto che abbia concorso a realizzarla, giustifica la declaratoria di estinzione del giudizio e l’integrale compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La Procura Regionale evocava in giudizio due soggetti chiedendo la condanna al risarcimento, in favore di un Comune, di un danno erariale complessivo di euro 17.898,05, da ripartirsi tra i presunti responsabili nella misura del 90% e del 10%.
Uno solo dei convenuti presentava richiesta di definizione della lite con ricorso al rito abbreviato. La Procura rilasciava parere favorevole sia sull’an sia sul quantum. Con decreto n. 24/2025 la Sezione ammetteva il rito abbreviato, indicando in euro 894,90 la somma dovuta dall’istante. Questi produceva la documentazione attestante il pagamento e il relativo incameramento da parte dell’amministrazione danneggiata. Il giudizio, nei suoi confronti, era quindi trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’accertato pagamento della somma indicata nel decreto di ammissione al rito. Da tale adempimento trae la prova dell’integrata fattispecie a formazione progressiva di definizione del giudizio, richiamando l’art. 130, commi 7 e 8, c.g.c. e la Corte dei conti, Sez. III App., n. 104/2018.
Il percorso argomentativo non si sofferma sull’accertamento del danno né sulla sua imputazione soggettiva. Il thema decidendum si esaurisce nella verifica della regolarità del versamento, controllata in camera di consiglio con l’adesione del Pubblico Ministero. Il pagamento opera così da fatto estintivo del giudizio di responsabilità.
Sul regime delle spese la Sezione valorizza due elementi. Il primo è la natura deflattiva del rito, che realizza l’interesse dell’ordinamento alla rapida chiusura del contenzioso. Il secondo è il contegno processuale del convenuto, che ha concorso a realizzare la definizione anticipata. Da qui l’integrale compensazione delle spese di lite.
Nel dispositivo la Corte dichiara estinto il giudizio nei confronti del solo convenuto che aveva richiesto e ottenuto il rito abbreviato. La posizione dell’altro soggetto evocato in giudizio resta estranea alla decisione, che su di essa non si pronuncia.
Il Collegio dispone inoltre l’annotazione ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza, con omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione.
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Nota della Redazione
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